F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007 2. ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT. c) CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELL’A.S.D. A.S. SESTESE CALCIO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007
2. ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT. c) CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELL’A.S.D. A.S. SESTESE CALCIO
F A T T O
Con istanza in data 28 aprile 2007, diretta al Presidente Federale, al Presidente della Corte Federale, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al Presidente del Comitato Interregionale, il signor Giusti Filippo, in qualità di Presidente della A.S. Sestese Calcio A.S.D., esponeva di avere richiesto all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. la certificazione del Premio alla Carriera ex art. 99-bis, N.O.I.F., per aver formato ed educato il calciatore Ciuffi Gabriele (nato il 7 settembre 1977) nelle stagioni sportive 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993/, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, in conseguenza del suo esordio in Serie A con il Torino F.C. S.p.A. nella gara Torino - Chievo disputata il 15 ottobre 2006, richiesta accolta limitatamente alle stagioni sportive 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993; respinta per le restanti tre stagioni sportive 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, sul presupposto che il calciatore nel corso della stagione 1993/1994, aveva perso la qualifica di “giovane dilettante”, a norma dell’art. 32 delle N.O.I.F.. Aggiungeva che tale negativa determinazione veniva confermata dalla Commissione Vertenze Economiche, che respingeva il relativo reclamo proposto dalla società interessata. Quanto sopra premesso, la società istante assume che l’art. 99-bis delle N.O.I.F., secondo cui le società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile hanno diritto a ricevere un compenso forfettario per la formazione impartita ad un calciatore solo sino all'età di 18 anni, si pone in aperto contrasto con quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A. per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori in tema di formazione ed in particolare circa la durata della stessa, posto che quest’ultima normativa è entrata a far parte dell’ordinamento federale nazionale per effetto dell’art. 1, comma 5, del nuovo Statuto federale, di cui al C.U. n. 90 del 21 marzo 2007, dal seguente testuale tenore: “La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti, tra l’altro, a “rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA” (lettera c)). Ove poi si consideri che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello Statuto Federale, La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, non vi sarebbero dubbi sulla piena operatività nell’ordinamento federale nazionale, del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, emanato dalla F.I.F.A. il 18 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 1 luglio 2005, i cui artt. 20 e 21 e gli Allegati n. 4 e n. 5 allo stesso Regolamento contengono i principi per indennizzare le società che contribuiscono alla formazione dei calciatori, esattamente come viene fatto nel nostro ordinamento, individuando un arco temporale all'interno del quale i calciatori vengono considerati in formazione e le società indennizzate per aver educato e formato gli stessi calciatori. In particolare, l'art. 20 e l'Allegato 4, disciplinano l'istituto dell'Indennizzo di Formazione, stabilendo che la formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni, specificando poi che esse verranno pagate sino all'età di 21 anni, salvo che si dimostri che la formazione di un calciatore si è completata prima del raggiungimento dei 21 anni. L'art. 21 e l'Allegato 5 disciplinano, inoltre, l'istituto del Contributo di Solidarietà che deve essere distribuito tra le società che nell'arco temporale tra i 12 ed i 23 anni hanno formato ed educato un calciatore. Come emerge da tali norme, nell’ambito dell’ordinamento della F.I.F.A., esiste un concetto univoco di “formazione”, che si svolge in un arco temporale compreso tra i 12 ed i 23 anni, all'interno del quale le società possono educare e formare i calciatori ed essere poi indennizzate per la formazione impartita al verificarsi di determinati eventi. Viceversa, a norma dell’art. 99-bis delle N.O.I.F., la formazione dilettantistica di un calciatore può essere impartita ed indennizzata solo fino all’età di 18 anni, circostanza questa che si pone in aperto contrasto con la normativa F.I.F.A. e, quindi, con i principi stabiliti dallo Statuto della F.I.G.C., che è tenuta a rispettare i regolamenti F.I.F.A. e le disposizioni in esso contenute. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’istante chiede che questa Corte Federale, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S., voglia risolvere il presente conflitto tra norme, pronunciandosi sul seguente quesito: “Voglia l'Ill.ma Corte Federale accertare l'illegittimità dell'art. 99-bis delle N.O.I.F. rispetto all'art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale nella parte in cui prevede un compenso per le società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile solo per la formazione impartita sino al 18° compleanno e non sino al 21° o 23° compleanno del calciatore e conseguentemente voglia rendere
tutte le opportune misure affinché tale periodo di formazione indennizzabile venga esteso sino al 21° o 23° compleanno del calciatore”. All’udienza del 21 giugno 2007, l’avv. Giotti, presente il Presidente della società, ha insistito nella tesi esposta nell’istanza. D I R I T T O L’istanza è inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente. L’art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S. stabilisce cha la Corte federale giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto e che il relativo procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall’art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto. Come emerge chiaramente dalla disposizione avanti richiamata, i soggetti aventi titolo a chiedere l’intervento della Corte Federale sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto sono tassativamente il Presidente Federale e il Presidente della Corte Federale. A tali soggetti si aggiungono quelli indicati all’art. 32, comma 8 dello Statuto, limitatamente a norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione. Al di fuori di tali ipotesi, l’ordinamento federale non prevede la legittimazione di altri soggetti dell’ordinamento e, in particolare, dei Presidenti di società. E poiché nel caso di specie, il Presidente della Corte federale non ha ritenuto di fare uso dei suoi poteri per sollevare d’ufficio la questione della legittimità delle richiamate norme federali, l’istanza in esame deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della società A.S.D. A.S. Sestese calcio. P.Q.M. La Corte Federale dichiara inammissibile l’istanza in premessa specificata.