F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007 5. PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a),CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007 5. PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a),CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C. Con nota del 5 giugno 2007 la Lega Professionisti Serie C inviava alla Corte Federale copia del Comunicato Ufficiale n. 307/C che riportava la decisione della Commissione Disciplinare relativa al deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Enrico Preziosi per le vicende della Società Calcio Como S.p.A., di cui ricopriva la carica di Presidente nella stagione sportiva 2003/2004, poi dichiarata fallita nel corso della stessa. L’atto del Procuratore Federale traeva origine dalla previsione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che stabilisce che la previsione sanzionatoria della preclusione debba adottarsi nei confronti degli amministratori nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento della Società da loro gestita. Il giudice disciplinare, sulla scorta degli argomenti difensivi prospettati dal Preziosi, riteneva meritevole di approfondimento la questione della applicabilità della sanzione se in via automatica ovvero solo a seguito di accertate condotte di cattiva gestione poi sfociate nel fallimento. La difesa del deferito, a supporto delle proprie tesi, citava alcuni indirizzi giurisprudenziali che avevano trovato nella Commissione d’Appello Federale idonea sintesi, la cui sostanza verteva sull’analisi dei comportamenti gestionali. Le altre posizioni, che fanno capo alla Procura Federale, affermano la sostanziale irrilevanza di ogni considerazione relativa alle condotte degli amministratori in ordine alle vicende societarie, fino ad arrivare a pronunce giurisprudenziali più recenti, in base alle quali la C.A.F. ha ritenuto di procedere alla irrogazione della sanzione solo laddove si ravvisassero atti potenzialmente incidenti sulle procedure fallimentari a carico della società. A ciò aggiungasi che la norma di riferimento ha subìto nel corso del tempo varie integrazioni e interpolazioni, qualificando la sanzione applicabile ora come preclusione, ora come inibizione, determinando di conseguenza una questione relativa alla titolarità del potere sanzionatorio che spetterebbe rispettivamente o al Presidente Federale (art. 14, comma 2, C.G.S.) ovvero al plesso Commissione Disciplinare/C.A.F. (art. 21, comma 3, N.O.I.F.). Nella formulazione dell’organo disciplinare, viene sviluppata altresì la questione collegata e consequenziale a quella principale testé esposta, concernente l’accertamento, ai fini della irrogazione della sanzione, delle condotte poste in essere dai dirigenti di società poi dichiarate fallite. Ed, infine, in via di ulteriore conseguenza pone la richiesta di parere se la Procura Federale debba provare la sussistenza, in capo ai dirigenti societari, della commissione di atti tra i quali ravvisare specifici episodi di mala gestio. Si osserva in primo luogo che la questione non può essere affrontata e risolta sulla mera base di una considerazione del tenore letterale della disposizione, in particolare della circostanza che essa usa la formula “preclusione” invece di quella “inibizione”. Se la prima potrebbe infatti indurre a pensare ad un automatismo, la circostanza invece che il periodo inizi con il verbo “possono” dovrebbe invece convincere nel senso di una discrezionalità nell’irrogazione della sanzione. In definitiva l’evoluzione storica che si è avuta nella formazione della disposizione, che è il risultato di sovrapposizioni succedutesi nel tempo, induce a non assegnare particolare valore a formule verbali non perfettamente coordinate fra loro. Ciò sembra ulteriormente confermato da quanto risulta dall’art. 14 Codice Giustizia Sportiva, ove si individuano sanzioni per la violazione dello Statuto: da un lato, nel primo comma, si discorre di un’inibizione dall’altro, nel secondo comma, si parla di una preclusione per ipotesi di “particolare gravità” individuandosi per essa il significato appunto di sanzione, riferendosi espressamente con tale formula a vicende che non possono non riguardare il comportamento del soggetto interessato dalla vicenda e si rinvia ad una valutazione dell’organo competente. Per quanto concerne poi il tema specifico, quello relativo all’ipotesi di amministratori di società dichiarata fallita, vi è da notare che utile termine di confronto può trarsi dall’art. 22 bis N.O.I.F.. Esso prevede una automatica preclusione dall’assunzione di cariche dirigenziali o di collaborazione nella gestione sportiva per le ipotesi di condanna passata in giudicato per il compimento di reati fallimentari: non quindi per il semplice essere stati amministratori di società sportiva dichiarata fallita; e prevede che tale preclusione cessi in conseguenza del provvedimento di riabilitazione dell’autorità giudiziaria. Agevole può essere allora dedurne che tale automatica preclusione non si ha nel semplice caso dichiarazione di fallimento della società sportiva di cui si è amministratori: poiché altrimenti non sussisterebbe alcuna differenza tra tale ipotesi e l’altra in cui quella condanna sia avvenuta; e poiché, a ben guardare, mancando tale condanna neppure sarebbe possibile una riabilitazione e sarebbe illogicamente impedito a chi quei reati non ha commesso un rimedio consentito invece a chi se ne è reso colpevole. Potrebbe non essere inutile aggiungere che l’orientamento qui accolto corrisponde anche ad una più ampia evoluzione dell’ordinamento generale, il quale ha ormai da tempo abbandonato la risalente impostazione che nel solo fatto del fallimento individuava una vicenda meritevole di riprovazione. Si potrebbe quindi concludere nel seguente senso: 1. La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. 2. La competenza in proposito deve ritenersi regolata in modo esaustivo dalla disposizione, senza che quindi rimanga spazio per un’applicazione del secondo comma dell’art. 14 C.G.S.. La previsione dell’art. 21 N.O.I.F. sembra infatti dotata di sufficiente autonomia e non vi è quindi motivo, né dal punto di vista letterale né da quello sistematico, per postulare una sua integrazione con il procedimento individuato dall’art. 14 C.G.S.. Deve notarsi in particolare, dal secondo punto di vista, che non stupisce la diversa considerazione del caso esaminato rispetto alle altre ipotesi di sanzioni previste in tale ultima disposizione: esse infatti si caratterizzano tutte per un’ampia possibilità di graduazione e può essere logico pertanto che la sanzione più estrema quella della “preclusione”, sia riservata alla competenza del massimo organo federale; mentre nel caso dell’art. 21 cit. è questa l’unica sanzione prevista e, poiché l’accertamento della colpa esclude spazi di discrezionalità per quanto concerne la sanzione, non vi è motivo per distinguere tra chi compie il primo e chi commina la seconda.
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