F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006 3. RICORSO DELL’A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI CUI AL COM. UFF. N. 2 DEL 19 LUGLIO 2006
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006
3. RICORSO DELL’A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI ADOTTATE DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI CUI AL COM. UFF. N. 2 DEL 19 LUGLIO 2006
Con ricorso del 16.08.2006 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Borgolavezzaro, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Bechis, adiva questa Corte Federale affinché, “previe tutte le più opportune indagini vengano adottati i provvedimenti più idonei ai fini della tutela dei diritti della associazione Sportiva Borgolavezzaro”.
In particolare la ricorrente lamentava che il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta (con Comunicato Ufficiale n. 2 del 19.07.2006), attribuendo alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto (88 punti anziché i 108 che, secondo i criteri stabiliti, sarebbero ad essa spettati), non consentiva all’A.S.D. Borgolavezzaro di essere inserita nel Campionato di Prima Categoria cui avrebbe avuto diritto. La ricorrente si rivolgeva a questa Corte non avendo avuto alcuna risposta alle numerose sollecitazioni e richieste di rettifica del punteggio inviate al Comitato Regionale Piemonte V.A. osservando che presumibilmente l’erroneo punteggio attribuito era dovuto al mancato accredito di 20 punti relativi ad una circostanza di mero fatto e cioè la presunta mancata partecipazione della A.S.D. Borgolavezzaro all’assemblea del 14 dicembre 2002, assemblea alla quale, viceversa, la ricorrente dichiarava di aver partecipato fornendo elementi di riscontro. E’ da aggiungere che la Lega Nazionale Dilettanti, con nota 28 settembre 2006, prot. 778/MC/bt, in risposta a richiesta di informazioni di questa Corte circa l’eventuale presentazione, da parte della ricorrente, di preventivo reclamo alla Lega, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, precisava che in data 19.09.2006 la Società A.S.D. Borgolavezzaro aveva presentato ricorso alla Lega e che quest’ultima, il giorno successivo, aveva comunicato a detta Società (e per competenza al Comitato Regionale Piemonte V.A.) “che le decisioni inerenti il completamento degli organici dei campionati…non sono impugnabili nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento della L.N.D.”. In tale nota si precisava, inoltre, che dagli elementi acquisiti dal Comitato Regionale emergeva che la rivendicazione di 20 punti per la partecipazione della A.S.D. Borgolavezzaro all’assemblea del 2002 non aveva trovato accoglimento in quanto i tabulati della verifica dei poteri di tale assemblea regionale non avevano registrato la presenza della Società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ da ritenere che la Società ricorrente, ancorché non ne faccia esplicita menzione nel ricorso, abbia adìto questa Corte Federale ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto federale e dell’art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi dei quali ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte per tutelare “diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni sopraindicate. In proposito si deve precisare che il diritto fondamentale personale ed associativo, cui l’ordinamento della giustizia sportiva riconnette l’effetto di legittimare la competenza di questa Corte Federale a pronunziarsi sulla sua esistenza per tutelarne la portata in assenza di altri strumenti che ne garantiscano nell’ordinamento sportivo la tutela, non può essere individuato, nel caso di specie, nella presunta ingiustizia collegata alla mancata ammissione al Campionato di prima categoria da disputarsi nella stagione sportiva 2006/2007. Ed infatti, come emerge con chiarezza dal contenuto del ricorso, la situazione giuridica soggettiva che la Società ricorrente tende a tutelare è, nel caso di specie, un mero interesse di fatto, collegato ad un presunto errore materiale nella valutazione del punteggio da assegnare per la partecipazione all’assemblea del 2002, peraltro non risultante dai tabulati ufficiali. Si tratta, dunque, di una circostanza di mero fatto che non può certo assurgere a diritto fondamentale personale o associativo, come tale tutelabile innanzi a questa Corte Federale. Ciò peraltro non esclude che gli organi competenti della Lega debbano farsi carico di quanto segnalato dalla A.S.D. Borgolavezzaro prefigurando opportuni criteri organizzativi che garantiscano ai partecipanti ad un’assemblea che la loro presenza sia registrata e provata in maniera adeguata. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa versata.
P. Q. M.
La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile.
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