F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006 4. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETA’ RAVENNA CALCIO PER LESIONE DIRITTI SPORTIVI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006
4. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETA’ RAVENNA CALCIO PER LESIONE DIRITTI SPORTIVI
Con ricorso del 22.08.2006 la Società Ravenna Calcio s.r.l., adiva, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto federale e 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati “i diritti fondamentali propri ed associativi” che sarebbero stati lesi dalla delibera del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti di Serie C (L.P.S.C) di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 18.08.2006. Tale delibera, nel provvedere alla composizione dei gironi dei Campionati di Serie C/1 per la stagione sportiva 2006/2007, inseriva la Società ricorrente nel girone B (centrosud) anziché in quello A (centro-nord), ove invece il Ravenna Calcio era sempre stato collocato negli anni precedenti, sulla base di un criterio obiettivo, quello geograficoterritoriale, al quale si sarebbe derogato, nel caso in esame e stando ad indicazioni ufficiose, per ragioni strettamente politiche e cioè per evitare di dividere in due gironi le sei società toscane partecipanti al campionato. Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato provocherà un gravissimo pregiudizio economico al Ravenna Calcio che inciderà sulla sua possibilità di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti ed anche sulla stessa regolarità del campionato da disputarsi. E ciò, sia per l’aggravio dei costi delle trasferte di molte gare, con distanze superiori ai mille chilometri, per le quali si renderà necessario un impegno non più limitato al sabato ed alla domenica con conseguente impossibilità per i calciatori di godere del riposo del lunedì sindacalmente garantito dall’Accordo Collettivo A.I.C.-Leghe, sia per l’impossibilità, in tali evenienze, di procedere nei normali programmi settimanali di allenamento con iper-affaticamento fisico e psichico dei calciatori e conseguente riduzione della preparazione atletica e della carica agonistica sia per l’inevitabile riduzione del sostegno dei tifosi. Pertanto, ad avviso della Società ricorrente la deliberazione in esame va annullata in quanto viziata da difetto di motivazione ufficiale, da contraddittorietà della motivazione ufficiosa, da sviamento delle norme dell’ordinamento sportivo e da eccesso di potere anche perché l’eventuale necessità di tener conto del “blocco delle sei toscane” si sarebbe potuta perseguire senza contravvenire al criterio geografico-territoriale, mantenendo il Ravenna nel girone A e collocando le sei toscane, tutte più a sud di Ravenna, nel girone B. La Lega Professionisti Serie C ha fatto pervenire via fax a questa Corte una memoria - inviata anche alla ricorrente – nella quale ha formalizzato la propria opposizione nei confronti dell’irrituale istanza proposta dalla Società Ravenna Calcio S.r.l.. In particolare in
essa si contesta sia l’applicabilità del rimedio speciale ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, non vertendosi, nel caso di specie, in materia di diritti fondamentali associativi, sia la sindacabilità e l’impugnabilità delle delibere della Lega in materia di formazione dei gironi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto della Lega Professionisti Serie C. Quanto al merito l’istanza del Ravenna Calcio viene ritenuta destituita di ogni fondamento in quanto il Consiglio di Lega ha deliberato nella sua autonomia “di perseguire l’obiettivo di una competizione territoriale più ampia fra le società di C/1, consentendo anche il confronto Nord-Sud”. Nel corso dell’udienza di discussione le parti hanno illustrato oralmente le proprie ragioni ribadendo le tesi espresse nel ricorso e nella memoria in opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare l’ammissibilità del ricorso in esame motivato, dalla Società ricorrente, sotto il duplice profilo: a) della tutela dei diritti fondamentali personali ed associativi; b) dell’assenza nell’ordinamento federale di un apposito strumento di garanzia avverso la delibera contestata. Va subito precisato che il diritto fondamentale personale ed associativo cui l’ordinamento della giustizia sportiva riconnette l’effetto di legittimare la competenza di questa Corte Federale a pronunziarsi sulla sua esistenza per tutelarne la portata in assenza di altri strumenti che garantiscano nell’ordinamento sportivo la ricorribilità non può essere individuato, nel caso di specie, nel presunto pregiudizievole interesse, di ordine economico e di rendimento agonistico, del Ravenna Calcio, collegato alla collocazione in un girone anziché in un altro della medesima serie nel campionato da disputarsi nella stagione sportiva 2006/2007. Quello che, ad avviso della ricorrente, costituirebbe un diritto fondamentale personale ed associativo, come tale tutelabile - in presenza dell’ulteriore requisito della mancanza di altri strumenti di garanzia nell’ordinamento giuridico – innanzi a questa Corte, non può essere riconosciuto e qualificato per tale nel caso di specie: la situazione giuridica soggettiva che la Società ricorrente tende a tutelare, infatti, è quella di un mero interesse di fatto volto a privilegiare una determinata composizione di un girone del campionato piuttosto che un'altra. Tale circostanza, peraltro, che pur potrebbe, astrattamente argomentando, produrre effetti sul duplice piano, dalla stessa ricorrente evidenziato, economico (maggiorazione delle spese) ed agonistico (trasferte più lunghe e faticose che incidono sul rendimento atletico), non appare idonea a trasformare un interesse concreto, ma pur sempre di mero fatto, in un diritto, addirittura fondamentale, personale o associativo. A ben vedere l’attività di articolazione in più gironi dei campionati della Lega Professionisti di Serie C (ma il discorso non è diverso per la Lega Nazionale Dilettanti) è attività di mera organizzazione che, nell’ambito di quel vero e proprio diritto conquistato sul campo e costituito dalla partecipazione al campionato della propria serie, non può produrre effetti di riconoscimento o violazione di diritti fondamentali. E proprio per la natura meramente organizzativa di tale attività - certamente non incidente su veri e propri diritti soggettivi, tanto meno se da qualificare fondamentali - che ha decisivi riflessi sul regolare, tempestivo inizio dei campionati che l’art. 25, comma 2, dello Statuto della Lega Professionisti di Serie C stabilisce che non è ammesso reclamo contro la formazione dei gironi stessi (come del resto, analogamente, il corrispondente art. 25, commi 3 e 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti). E tuttavia, tale non casuale esclusione della reclamabilità o ricorribilità dell’attività meramente organizzativa della composizione dei gironi non può certamente, ad avviso di questa Corte, essere ricollegata, come impropriamente si legge nella memoria in opposizione della Lega, ad una pretesa “assoluta discrezionalità” ed “autonomia sovrana” della Lega stessa, ma discende da mere esigenze di ordine pratico-organizzativo, peraltro superabili con indicazioni normative più dettagliate e circoscritte, per cui è auspicabile che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti di Serie C eserciti tale attività di collocazione delle società aventi diritto nei gironi sulla base di espliciti criteri preventivamente predeterminati.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa versata.
P. Q. M.
La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile.
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