F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N 106/A DEL 11 SETTEMBRE 2004 Ammissione del Calcio Como S.p.a. in soprannumero al Campionato di Serie C1

F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N 106/A DEL 11 SETTEMBRE 2004 Ammissione del Calcio Como S.p.a. in soprannumero al Campionato di Serie C1 Il Presidente Federale - Vista la delibera in data 27 luglio 2004, pubblicata sul C.U. n. 25/A di pari data, con la quale il Consiglio Federale ha disposto la non ammissione del Calcio Como S.p.a. al Campionato di Serie C1; - Visto il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale per la risoluzione delle controversie relative alle iscrizioni ai Campionati Nazionali di Calcio Professionistico, istituito presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, in data 7 agosto 2004 su istanza della società non ammessa; - vista la delibera del Consiglio Federale del 12 agosto 2004 pubblicata sul C.U. n. 65/A di pari data, con la quale, in ottemperanza alla suddetta pronuncia arbitrale, la società Calcio Como S.p.a. è stata ammessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2004/2005); - vista l’ordinanza n. 4858 del 6/09/2004 con la quale la III Sezione del TAR del Lazio ha accolto l’istanza cautelare avanzata nel ricorso proposto dalla A.S. Fidelis Andria S.r.l. avverso il predetto lodo nella parte in cui ordinava alla F.I.G.C. di disporre l’ammissione della società Calcio Como s.p.a. al Campionato di Serie C1, sospendendo l’efficacia di tale pronuncia arbitrale; - vista la delibera del 7 settembre 2004, pubblicata sul C.U. n. 99/A di pari data, con la quale il Consiglio Federale ha revocato, in adempimento della succitata pronuncia cautelare, il provvedimento di ammissione del Calcio Como S.p.a. al Campionato di Serie C1; - vista l’ordinanza in data 10 settembre 2004 n. 4268/04, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto dal Calcio Como S.p.a. avverso la pronuncia del TAR del Lazio sopramenzionata, così ripristinando l’efficacia del lodo arbitrale sospeso; - sentiti i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti della L.N.P., L.P.S.C, L.N.D., A.I.C. e A.I.A.C.; - ritenuto di doversi adeguare alla statuizione del giudice cautelare d’appello, mediante l’adozione di un provvedimento che consenta l’ammissione al Campionato di Serie C1 della società Calcio Como S.p.a., in posizione soprannumeraria, sì da non arrecare pregiudizio alla posizione giuridica della società Fidelis Andria e delle altre società destinate a subire, in conseguenza, un declassamento di categoria; - tenuto conto che i ricorsi proposti dalla società Fidelis Andria e dalle altre società destinate a subire il declassamento di categoria sono tuttora pendenti innanzi al TAR del Lazio; - considerata l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’inizio del Campionato di Serie C1 e C2 alle date programmate nonché la regolare prosecuzione del Campionato di Serie D; - ravvisata la necessità di revocare il provvedimento di svincolo di autorità dei calciatori tesserati per il Calcio Como S.p.a. disposto con delibera dell’8 settembre 2004 e pubblicata sul C.U.n. 104/A di pari data; - in deroga all’art. 50 delle N.O.I.F.; - visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto Federale delibera a) di revocare la delibera del Consiglio Federale del 7 settembre 2004 pubblicata sul C.U. n. 99/A di pari data per i motivi di cui in premessa e di ammettere la società Calcio Como S.p.a. in soprannumero al Campionato di Serie C1 (2004-2005), demandando alla Lega Professionisti di Serie C la determinazione del girone di appartenenza nonché ogni conseguente decisione in ordine al calendario delle gare; b) di revocare, altresì, il provvedimento di svincolo dei calciatori della società Calcio Como S.p.a. disposto in data 8 settembre 2004 (C.U. n. 104/A di pari data). Ogni determinazione in ordine alle modalità per il riassorbimento del soprannumero originato dal presente provvedimento sarà assunta dal Consiglio Federale nella prima riunione utile. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it