F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N 107/A DEL 11 SETTEMBRE 2004 Ammissione della A.S. Viterbo Calcio s.r.l. al Campionato di Serie C2
F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N 107/A DEL 11 SETTEMBRE 2004
Ammissione della A.S. Viterbo Calcio s.r.l. al Campionato di Serie C2
Il Presidente Federale
- Vista la delibera in data 12 agosto 2004, pubblicata sul C.U. n. 68/A in pari data, con la
quale il Consiglio Federale ha deliberato di non accogliere l’istanza ex-art. 52, comma 6
delle N.O.I.F. di attribuzione del titolo sportivo di Serie C2 presentata dalla società A.S.
Viterbo Calcio s.r.l.;
- visto il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato
per lo Sport del CONI in data 24 agosto 2004 in parziale accoglimento della domanda di
arbitrato formulata dall’A.S. Viterbo Calcio s.r.l. avverso la predetta delibera;
- vista l’ordinanza n. 4859/04 resa dalla Terza Sezione del TAR del Lazio in data 6/09/2004 e
la successiva ordinanza n. 4267/04, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato ha
riformato la pronuncia cautelare di I grado, ripristinando gli effetti del suddetto lodo
arbitrale;
- ritenuto di doversi conformare alla pronuncia resa in grado d’Appello dal Consiglio di Stato
e, conseguentemente alle statuizioni del lodo arbitrale;
- sentito il Sindaco della città di Viterbo, nonché i Vice Presidenti Federali, i Presidenti della
L.N.P., L.P.S.C, L.N.D., A.I.C., A.I.A.C.;
- visto il parere favorevole della CO.VI.SO.C in data odierna;
- considerata l’urgenza di provvedere stante l’imminente inizio dei campionati;
- visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
- di attribuire alla A.S. Viterbo Calcio s.r.l. il titolo sportivo per la partecipazione al
Campionato di Serie C2 (2004-2005) alla condizione che la società interessata provveda:
a) entro le ore 19.00 del giorno 15 settembre 2004 al deposito presso gli uffici della F.I.G.C.
della fideiussione bancaria a prima richiesta, a favore del Fondo di garanzia per calciatori
ed allenatori di calcio, a garanzia del pagamento della tassa straordinaria di € 350.000,00
che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2004, ore 13.00;
b) entro le ore 19.00 del giorno 15 settembre 2004 al versamento della somma, sempre a
titolo di tassa straordinaria, di € 50.000,00 presso gli uffici della F.I.G.C., a mezzo assegno
circolare intestato al Fondo di garanzia per calciatori ed allenatori di calcio;
c) ad effettuare entro e non oltre il 15 settembre 2004, ore 19.00 presso la Lega
Professionisti Serie C tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Serie
C2 (2004-2005);
- di consentire alla A.S. Viterbo Calcio s.r.l. di effettuare, in deroga ai termini riguardanti la
campagna trasferimenti, operazioni di acquisizione tesserati fino al 23 settembre 2004, ore
19.00;
- di demandare alla L.P.S.C il differimento delle prossime due gare del Campionato di Serie
C2 della A.S. Viterbo Calcio s.r.l., stabilendo le date dei recuperi.
Verificatesi le condizioni per l’attribuzione del titolo sportivo di Serie C2 alla predetta società e per
l’iscrizione al Campionato di Serie C2 (2004-2005), la L.P.S.C è autorizzata ad inserire in
soprannumero ed in deroga all’art. 50 delle N.O.I.F. la società A.S. Viterbo Calcio s.r.l.
nell’organico di Serie C2, determinandone il girone di appartenenza nonché ad assumere ogni
decisione in ordine al calendario delle gare.
Ogni determinazione sulle modalità per il riassorbimento del soprannumero originato dal presente
provvedimento sarà assunto dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.