F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108/A del 13 SETTEMBRE 2004 Ammissione in soprannumero al campionato di Serie C/2 dell’ANCONA CALCIO S.p.A.
F.I.G.C. – PRESIDENTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108/A del 13 SETTEMBRE 2004
Ammissione in soprannumero al campionato di Serie C/2 dell’ANCONA CALCIO S.p.A.
Il Presidente Federale
- vista la delibera del Consiglio Federale in data 27 luglio 2004, con la quale la società
Ancona Calcio S.p.A. non è stata ammessa al campionato di serie B per la stagione 2004/2005;
- constatato che alla mancata ammissione della soc. Ancona Calcio s.p.a. al campionato di
competenza non ha fatto seguito la presentazione alla F.I.G.C. di offerte valide da parte di
soggetti rappresentativi della città di Ancona per l’attribuzione del titolo sportivo di C1, ai sensi
dell’art. 52.6 N.O.I.F;
- vista la sentenza dichiarativa di fallimento della società Ancona Calcio pronunciata dal
Tribunale di Ancona in data 10 agosto 2004 e pubblicata il giorno successivo;
- visti gli atti del contenzioso instaurato dall’Amministrazione Fallimentare nei confronti
della F.I.G.C., avente ad oggetto le conseguenze del dichiarato fallimento sulla continuità
aziendale della società fallita ed in particolare sulla possibilità per la stessa di vedersi attribuito,
per sé od eventuali aventi causa, il titolo sportivo per la partecipazione ad un campionato
professionistico;
- vista l’ordinanza in data 11 settembre 2004, con la quale il Giudice Designato del
Tribunale di Ancona, in sede di convalida, ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte
in data 18 agosto 2004;
- vista la proposta transattiva formulata dalla Amministrazione Fallimentare in data 10
settembre 2004, con la quale si è chiesto alla F.I.G.C. di autorizzare, in via straordinaria,
l’iscrizione al campionato di Serie C2 2004/2005, mediante attribuzione del relativo titolo
sportivo, di una società designata dalla Curatela, con contestuale rinuncia di quest’ultima a
qualsiasi pretesa o azione, anche risarcitoria, nei confronti della Federazione e conseguente
riconoscimento della immediata cessazione della materia del contendere;
- ritenuto che tale soluzione consente di addivenire nel pubblico interesse ad un rapido
componimento del contenzioso, assicura all’Amministrazione Fallimentare risorse finanziarie da
destinare al soddisfacimento dei creditori e garantisce alla città di Ancona il mantenimento di
una squadra, espressione delle consolidate tradizioni calcistiche cittadine, nel calcio
professionistico;
- vista la lettera in data 13 settembre 2004, con la quale il Curatore del fallimento - a ciò
autorizzato con provvedimento collegiale emesso in pari data dal Tribunale di Ancona- ha
designato la società A.C. Ancona S.p.A. per l’attribuzione da parte della F.I.G.C. del titolo
sportivo per la partecipazione al campionato nazionale di calcio di serie C2 per la stagione
sportiva 2004/2005 ed ha rinunciato ad ogni azione nei confronti della F.I.G.C.;
- vista la documentazione prodotta dalla predetta società A.C. Ancona S.p.A. e preso atto del
parere favorevole della CO.VI.SO.C. reso in data odierna;
- sentiti il Sindaco della città di Ancona, i Vice Presidenti federali e i Presidenti della L.N.P.,
L.P.S.C., L.N.D., A.I.C. e A.I.A.C.;
- considerato che la straordinarietà della situazione comporta l’esigenza di individuare una
soluzione giuridica in armonia con i principi ispiratori del sistema, tale da consentire la presenza
di una società professionistica in una città con una radicata tradizione calcistica e giustifica il
ricorso all’esercizio di poteri straordinari a tutela degli interessi istituzionali affidati alla
F.I.G.C.;
- vista l’istanza di attribuzione del titolo sportivo di Serie C2 formulata dalla A.C. Ancona
S.p.A.;
- ritenuto che l’avvenuto inizio del Campionato di Serie C2 impone di procedere
all’inserimento della A.C. Ancona S.p.A. in soprannumero e di provvedere al riguardo con
urgenza;
- visto l’art. 21, comma 3 dello Statuto Federale;
d e l i b e r a
di attribuire alla A.C. Ancona S.p.A. il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di
Serie C2, autorizzando sin d’ora la L.P.S.C., concorrendo gli altri requisiti ed in deroga all’art.
50 delle N.O.I.F., di iscrivere detta società in posizione sovrannumeraria al relativo campionato
2004/2005;
di assegnare alla A.C. Ancona S.p.A. termine sino alle ore 19,00 del giorno 16 settembre 2004
per l’espletamento presso la L.P.S.C. degli adempimenti previsti per l’iscrizione della società al
campionato di Serie C2 (2004/2005);
di consentire alla A.C. Ancona S.p.A. di effettuare, in deroga ai termini riguardanti la campagna
trasferimenti, operazioni di acquisizione tesserati fino al 23 settembre 2004, ore 19,00;
di demandare alla L.P.S.C. la determinazione del girone di appartenenza della A.C. Ancona
S.p.A. ed il differimento delle prime due gare del campionato della predetta società, stabilendo le
date dei recuperi;
Ogni determinazione sulle modalità per il riassorbimento del soprannumero originato dal
presente provvedimento sarà assunto dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione
utile.