F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di 1) Procedimento disciplinare a carico di NICOLA AMANDONICO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di
1) Procedimento disciplinare a carico di NICOLA AMANDONICO
La Commissione Disciplinare:
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 11/12/2006 ha deferito il sig.
Amandonico alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver sottoscritto dichiarazioni contradditorie e non veritiere allegate a
domande di partecipazione a diversi corsi di “allenatore di base”;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione.
Ritenuto:
- che l’allenatore nell’escussione odierna ha confermato l’esistenza dell’errore contestato
giustificandolo come un errore di memoria commesso in buona fede;
- che dall’esame del Bando di ammissione al corso emerge l’assoluta irrilevanza, in ordine al
punteggio minimo necessario, di tale errore, in quanto il deferito non ne ha tratto alcun beneficio
e da ciò può trarsi la presunzione dell’effettiva buona fede;
- valutati nella fattispecie il comportamento processuale e l’atteggiamento oggi tenuto davanti a
questa Commissione dal sig. Amandonico
P.Q.M.
dichiara il sig. NICOLA AMANDONICO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione minima dell’ammonizione.