F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di 2) Procedimento disciplinare a carico di ALBERTO BOSCO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di
2) Procedimento disciplinare a carico di ALBERTO BOSCO
La Commissione Disciplinare:
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 11/12/2006 ha deferito il sig.
Bosco alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per
aver sottoscritto dichiarazioni contradditorie e non veritiere allegate a domande di partecipazione
a diversi corsi di “allenatore di base”;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato rese quest’oggi dinnanzi a questa Commissione.
Ritenuto:
- che l’allenatore nell’escussione odierna ha confermato l’esistenza delle contraddizioni
contenute nelle quattro domande presentate pur giustificandole come un errore di memoria
commesso in buona fede;
- che dall’esame del Bando di ammissione al corso emerge la scarsa incidenza, in ordine al
punteggio minimo necessario, di tali discrepanze in quanto il sig. Bosco sarebbe stato ammesso
comunque al corso in questione seppur con un punteggio leggermente inferiore;
- che in ogni caso la condotta del deferito configura in ogni caso la violazione delle norme sottese
ai doveri di correttezza e deontologia professionale nonché a quelli di lealtà e probità;
- valutati nella fattispecie il comportamento processuale e l’atteggiamento oggi tenuto davanti a
questa Commissione dal sig. Bosco
P.Q.M.
dichiara il sig. ALBERTO BOSCO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2007.