F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di 3) Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO FAVARIN

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 99 del 28 febbraio 2007 Provvedimento disciplinare a carico di 3) Procedimento disciplinare a carico di GIANCARLO FAVARIN La Commissione Disciplinare: - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 4/12/2006 ha deferito il sig. Favarin alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 94, comma 1, lettere a) e b) delle N.O.I.F. per aver, nella stagione sportiva 2005/2006 nella quale era allenatore dell’AS Latina, percepito assegni per un importo superiore a quanto stabilito nel relativo contratto; - avute presenti le note difensive scritte; - assunte le dichiarazioni degli avvocati difensori del Favarin presenti all’udienza odierna. Ritenuto: - che devono essere respinte le eccezioni di rito sollevate dal deferito in ordine alla propria irrituale convocazione nelle fasi di indagine in quanto la normativa federale non prevede alcun obbligo in capo agli organi inquirenti in tal senso; - che l’esercizio di difesa è stato ampiamente esercitato nel corso dell’odierna udienza durante la quale il deferito tramite i propri legali oltre a ribadire quanto scritto nella memoria ha avuto modo di approfondire le proprie tesi difensive; - che dal contenuto del documento oggi prodotto relativo al contratto di cessione di diritti di immagine emerge incontrovertibilmente che trattasi di un accordo non depositato e non redatto secondo i modelli previsti dalla Federazione e dunque in palese violazione dell’art. 94, comma 1 delle NOIF che vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi premi e indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, nonché la corresponsione da parte della società a qualsiasi titolo di compensi premi o indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto e eventuali sue modificazioni purché regolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato; - che, inoltre, il deferito ha confessato di aver incassato somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall’unico contratto regolarmente depositato in Lega; - che i rilievi sviluppati in precedenza in relazione al documento oggi prodotto superano tutte le ulteriori eccezioni sia di rito che di merito formulate dalla difesa P.Q.M. dichiara il sig. GIANCARLO FAVARIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 agosto 2007. Pubblicato in Firenze il 28 febbraio 2007.
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