F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PRISCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PRISCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Luigi Prisco è stato deferito per violazione dell’art. 1,comma 1 CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro; Rilevato preliminarmente: - che la richiesta di rinvio dell’odierna udienza formulata dal deferito e giustificata con l’allegazione di un certificato di malattia non è accoglibile; - che infatti tale certificato di malattia è assolutamente generico ed inidoneo a giustificare la mancata comparizione; - che infatti lo stesso certificato di malattia non dà conto né della malattia, né del luogo di degenza, né di quello in cui è stata effettuata la visita, né le ragioni della prognosi di ben trenta giorni; - che pertanto, secondo costante giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’art. 420 ter cpp, la Commissione può valutare non accoglibile perché del tutto ingiustificata la richiesta di differimento dell’odierna udienza. Ritenuto che: - il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore dilettante di terza categoria; - i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito; - il deferito ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza pur avendo sottoscritto il relativo accordo economico P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI PRISCO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/08/2008.
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