F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LORENZO INTRIERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 122 del 23 aprile 2008 Procedimento disciplinare a carico di LORENZO INTRIERI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Lorenzo Intrieri è stato deferito per violazione dell’art. 1,comma 1 CGS in relazione agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 2, e 38 del Regolamento del settore Tecnico, per aver nella s.s. 2006/2007 svolto le funzioni di allenatore della Soc. Pol.San Fili senza regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro. Ritenuto che: - il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base; - i fatti contestati risultano comprovati documentalmente dalle distinte di gara nonché comunque ricavabili con sufficiente grado di convincimento dalle dichiarazioni rese dallo stesso deferito; - il deferito non solo ha svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza pur avendo sottoscritto il relativo accordo economico, ma altresì si è tesserato come calciatore per altra società nella stessa stagione sportiva; P.Q.M. dichiara il sig. LORENZO INTRIERI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10/09/2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it