FI.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 26 maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCI ROBERTO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA PUBBLICITA’ FEDERALE E DI QUELLA ARBITRALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’U.C. SAMPDORIA NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE.

FI.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 26 maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCI ROBERTO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA PUBBLICITA' FEDERALE E DI QUELLA ARBITRALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'U.C. SAMPDORIA NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE. I1 Procuratore Federale, con nota n. 144/160 del 14 gennaio 1998, ha deferito alla Corte Federale l'Avv. Roberto Franci, Componente della Commissione Paritetica per la pubblicità e di quella Arbitrale per 1a pubblicità, per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'U.C. Sampdoria, come si evince dalle dichiarazioni rese alla "Gazzetta dello Sport" del 5.12.1997 (pag. 21) ed al quotidiano "I1 Secolo XIX" del 20.12.1997 (pag. 47). Alla udienza del 9.3.1998 il Procuratore Federale, affermata la responsabilità dell'Avv. Franti, ha chiesto 1a irrogazione della sanzione della ammonizione con diffida. Nessuno è comparso per l'Avv. Franti che non ha presentato nè documenti nè memorie difensive. Preliminarmente la Corte ritiene di dover rilevare che il deferimento dell'Avv. Franti Roberto, per violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è in armonia con le disposizioni di cui all'art. 10 dell'e Norme Organizzative Interne che in maniera ampia e piuttosto generica definiscono i "Dirigenti Federali". L'Avv. Franti, quindi, in quanto Componente della Commissione Paritetica per la pubblicità e di quella Arbitrale sempre per la pubblicità, rientra tra i soggetti che fanno parte della Organizzazione della F.I.G.C. e che sono "responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta ..." (art. 10, secondo comma). Nel merito, la Corte non ha difficoltà a riconoscere che le dichiarazioni rese dall'Avv. Franti alla Stampa in data 5.12.1997 (pag. 2 della Gazzetta dello Sport), e in data 20 dicembre 1997 (pag. 47 de "I1 Secolo XIX"), sono obiettivamente lesive della reputazione dell'U.C. Sampdoria e che, conseguentemente, richiederebbero l'applicazione di sanzioni rigorosamente proporzionali alla loro gravità. Tali dichiarazioni devono essere, però, considerate in un quadro generale che tenga conto del momento e delle circostanze in cui si sono maturate, dei principi deontologici riguardanti 1a categoria dei procuratori legali e degli avvocati, nonché della responsabilità, della rettitudine sportiva..e morale della propria condotta che deriva al1'Avv. Franti dalla nomina a Componente delle suddette Commissioni per la pubblicità. Nella fattispecie, infatti, non può trascurarsi di considerare che le dichiarazioni rilasciate agli Organi di Informazione di cui si discute sono prevalentemente connesse con l'attività professionale svolte dall'Avv. Franci che ha patrocinato il calciatore tesserato per l'U.C. Sampdoria, Christian Lali Karambeu, innanzi al Collegio Arbitrale presso 1a Lega Nazionale Professionisti (artt. 6 - Accordo Collettivo e 9 Regolamento Collegio Arbitrale). Ciò significa che per la corretta valutazione della responsabilità dell'Avv. Franti per le dichiarazioni rilasciate alla Stampa, comunque derivano dal comportamento del predetto avvocato, occorre tener conto che trattasi di dichiarazioni rese prevalentemente nell'esercizio della propria principale professione di avvocato (attività peraltro nota al momento della sua nomina componente delle due suindicate commissioni per la pubblicità federale paritetica e arbitrale), al fine di garantire i diritti del suo difeso. Di tali circostanze non può non tenersene conto della determinazione della sanzione. La Corte, pertanto, ritiene equo infliggere all'Avv. Roberto Franci la sanzione dell'ammonizione con diffida, ai sensi dall'art. 9, comma 1, lettera b) C.G.S.. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Franti Roberto responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione con diffida.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it