FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.18/C DEL 9 FEBBRAIO 2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SALVATERRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEZZANO/SALVATERRA DEL 12.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2000)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001
Comunicato Ufficiale N.18/C DEL 9 FEBBRAIO 2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SALVATERRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEZZANO/SALVATERRA DEL 12.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 23 del 21.12.2000)
L.:A.C. Salvaterra proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna in ordine alla gara Vezzano/Salvaterra disputata per il Campionato di 2^ Categoria il 12 novembre 2000 e terminata con il risultato di 0-0.
Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Marazzi Simone in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per una giornata di gara, per ottava ammonizione, nella stagione sportiva 1999-2000, dopo l'ultima gara di campionato, allorché militava con la società Collagna, e non aveva ancora scontato tale squalifica nella nuova stagione sportiva avendo preso parte a tutte le 10 ' giornate del campionato disputate dall'U.S. Vezzano ed anche alla gara del 12 novembre 2000.
La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 21 dicembre 2000, respingeva il ricorso, rilevando che il calciatore aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara di Coppa Emilia disputata dalla U.S. Vezzano il 3 settembre 2000 (Vezzano/Casina).
L'appello proposto dall' A.C. Salvaterra avverso tale decisione è fondato.
L' art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione. Per il comma 6 dello stesso art. 12 la sanzione che non sia stata scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata nella stagione successiva. Il calciatore Marazzi che non ha scontato nella stagione sportiva 1999-2000 la squalifica inflittagli in campionato avrebbe dovuto scontare tale squalifica nella prima giornata della stessa manifestazione.
Erra la Commissione Disciplinare allorché ritiene che la squalifica sia stata scontata dal calciatore in quanto questi non ha partecipato ad una gara di Coppa Emilia perché tale affermazione contrasta con l'art. 9, comma 3, C.G.S. dal quale si ricava il principio per cui nelle gare di Coppa si scontano solo le squalifiche subite in tale manifestazione.
Il calciatore Marazzi, pertanto, squalificato in campionato, era in posizione irregolare nella gara del 12 novembre 2000. Un calciatore, deve rammentarsi, è in posizione irregolare fino a che non sconta la squalifica.
Per questi motivi la C.A. F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' A.C. Salvaterra di Salvaterra (Reggio Emilia), annulla l'impugnata delibera infliggendo all'U.S. Vezzano la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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