FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.20/C del 22/02/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it “APPELLO DELL’U.S. CASCINAMATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ALBATE CALCIO/CASCINAMATESE DEL 18.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2001)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.20/C del 22/02/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it “APPELLO DELL’U.S. CASCINAMATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ALBATE CALCIO/CASCINAMATESE DEL 18.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 4.1.2001) L’U.S. Cascinamatese ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al C.U. n. 24 del 4 gennaio 2001, riguardante il ricorso del F.C. Atletico Albate. Sostiene la reclamante che il ricorso di quest’ultima avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto spedito oltre il quindicesimo giorno come risultante dalla busta allegata al ricorso. Rileva la C.A.F. che il termine di cui all’art. 23 commi 5 e 7 C.G.S., risulta rispettato in quanto il quindicesimo giorno da quello della disputa della gara (18.11.2000) scadeva il 3 dicembre 2000, domenica, e quindi prorogato di diritto al giorno successivo 4 dicembre 2000. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Cascinamatese di Cantù (Como) ed ordina di incamerare la tassa versata”.
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