FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.28/C dell’20/04/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL F.C. RAGA BAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BETTINI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 dell’ 1.3.2001)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – 2000/2001 Comunicato Ufficiale N.28/C dell’20/04/2001 e pubbl. sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL F.C. RAGA BAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BETTINI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 dell’ 1.3.2001) Con ricorso tempestivamente proposto il F.C. Raga Bar ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 30 dell’1 marzo 2001 con la quale è stata ridotta fino a tutto il 15.2.2005 la squalifica inflitta al calciatore Bettini Fabio, appartenente alla predetta società, dal Giudice Sportivo competente per territorio in relazione alla gara Torcida Varese/Raga Bar svoltasi in Varese il 5.2.2001. La ricorrente si limita ad affermare che i fatti si sarebbero svolti in modo del tutto diverso da quanto riferito nei rapporti dell’arbitro, e cioè in modo tale da fare apparire ingiustificata la sanzione, sia pure ridotta, irrogata dalla decisione impugnata. Si dichiara disposta ad un confronto con l’arbitro ed a far testimoniare la società avversaria. Si osserva, in via preliminare, che i mezzi istruttori richiesti sono inammissibili in questa sede, dato che questa C.A.F. giudica in ultima istanza e le domande nuove sono inammissibili (art. 27 comma 4 C.G.S.). Si osserva peraltro che, con congrua e puntuale motivazione, esente da vizi logici, la decisione impugnata ha condiviso, in punto di fatto, l’accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla condotta violenta ed ingiuriosa tenuta nei confronti dell’arbitro dal calciatore espulso, sottolineando giustamente il carattere di fonte primaria e privilegiata di prova che deve attribuirsi al referto arbitrale, e cioè al documento che offre chiara testimonianza della gravità dell’episodio in esame. Poiché dal testo del ricorso non sono ravvisabili argomenti che valgano ad inficiare, sul piano della legittimità, l’accertamento di cui si è detto, l’impugnazione non può che meritare rigetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Raga Bar di Milano ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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