FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLI DELL’ATLETICO BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com Uff n. 30 del 5.3.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLI DELL'ATLETICO BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com Uff n. 30 del 5.3.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia rigettava il reclamo proposto dalla A.S. Atletico Brindisi in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc. Criptaliae Grottaglie del 18.1.2003 ed alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti (Com. Uff. n. 24 del 21 gennaio 2003). Rilevava, sulla base del referto e di una dichiarazione successiva dell'arbitro, che l'autore doveva essere individuato in certo Sig. Ribezzi Cosimo, non componente del Consiglio direttivo ne Consigliere della società, ma persona legata alla A.S. Brindisi. Avverso tale decisione proponeva appello quest'ultima società, obiettando che il Sig. Ribezzi non poteva aver commesso quanto attribuitegli dal momento che non era presente in campo e neppure nei pressi dello spogliatoio dove si erano verificati i fatti. Ribadiva, in ogni caso, che detto Sig. Ribezzi non ricopriva la carica di Dirigente e che l'eventuale sanzione avrebbe dovuto colpire non altri che lo stesso Sig. Ribezzi. Faceva presente, da ultimo, come la sanzione inflitta fosse particolarmente severa. Alla seduta del 14 aprile 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello della A.S. Atletico Brindisi, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell'ari. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Nel caso in esame l'A.S. Atletico Brindisi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art 31, comma 1, C.G.S. l'appello non può essere ritenuto ammissibile. Non può esserlo neppure sotto il profilo di cui alla lettera d) dell'art. 31 cit., dal momento che l'A.S. Brindisi ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito alla sussistenza della qualifica di dirigente del Sig. Ribezzi, alla attribuibilità allo stesso dei fatti all'origine del procedimento ed alla congruità della sanzione. Ha adito questa Commissione, insomma, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui la richiamata lettera d) dell'art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dall'A.S. Atletico Brindisi deve essere dichiarato inammissibile anche sotto questo ulteriore e diverso profilo. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata e ciò a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'Atletico Brindisi di Brindisi ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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