FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL F.C. PRESTIGE S. BIAGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPENTESE/PRESTIGE S. BIAGIO DEL 22/12/2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DEL F.C. PRESTIGE S. BIAGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLIMPENTESE/PRESTIGE S. BIAGIO DEL 22/12/2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 16.1.2003) Il F.C. Prestige San Biagio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 26 del 16 gennaio 2003, relativa alla gara Villimpentese Calcio/Prestige San Biagio del 22/12/2002. La reclamante ha chiesto che alla Villimpentese venga inflitta la sanzione della perdita della gara per avervi fatto partecipare il giocatore Mattioli Edoardo in posizione irregolare, in quanto tesserato come dirigente per la società A.C. Castel d’Ario. Rileva questa Commissione che dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Regionale Lombardia, risulta che effettivamente il Mattioli per la stagione 2002/2003 era tesserato per la soc. Castel d’Ario e che solo l’8 gennaio 2003 è pervenuta alla F.I.G.C. la sua lettera di dimissioni da dirigere della suddetta società. Il ricorso pertanto deve essere accolto e conseguentemente alla soc. Villimpintese deve essere inflitta la sanzione della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Prestige S. Biagio di Bagnolo S. Vito (Mantova), annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Villimpentese Calcio 1994 la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-2: Dispone restituirsi la tassa versata.
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