FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROVIGNO/FRANCAVILLA DELL’8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)
FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROVIGNO/FRANCAVILLA DELL'8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)
L’A.S. Francavilla Calcio con atto in data 7.11.2002 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in relazione alla gara Carovigno/Francavilla disputata l'8.9.2002 per il Campionato di Eccellenza.
La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato in campo nella predetta gara i calciatori: Severini Fabio, nato il 14.7.1985 n. 4, Buzzacchino Francesco nato il 10.11.1983 n. 7, Padovano Giuseppe nato il 12.2.1987 n. 11 e Albano Cristian nato il 13.8.1984 n. 16, tutti calciatori provenienti dalla Soc. Stella Jonica Taras di S. Giorgio Ionico che, al momento della gara medesima, non erano ancora tesserati con l'A.S. Carovigno Calcio.
Chiedeva pertanto che fosse disposta a suo favore la vittoria per 2-0, irrogandosi anche le sanzioni previste dalla legge federale a carico della controparte.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2002, dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto tardivamente, non adottava alcun provvedimento nei riguardi della controparte perché sosteneva che la Commissione Tesseramenti, con lettera 31.10.2002, aveva dichiarato la validità del tesseramento dei suddetti calciatori.
Con atto datato 2.12.2002 la stessa A.S. Francavilla Calcio proponeva appello innanzi a questa C.A.F. deducendo che il precedente reclamo era stato tempestivo e che nella citata lettera Commissione Tesseramenti era stato affermato che per i calciatori Buzzacchino Francesco e Serventi Fabio (rectius Severini Fabio) la lista di trasferimento era non valida perché firmata da persona priva dei relativi poteri.
Lappello è infondato.
Infatti, il reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare fu proposto con atto spedito in data 7.11.2002 ben oltre quindi il termine perentorio di 15 giorni dallo svolgimento della gara (8.9.2002), come prevede l'articolo 42, 4° comma C.G.S.; il termine di 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce, previsto anche dalla citata norma, non è alternativo al primo, come erroneamente sostiene l'appellante, bensì si applica esclusivamente nel caso che, per l'imminenza di chiusura del campionato, il termine di 15 giorni non è più sufficiente è perciò si fa ricorso a quello minore di 7 giorni. Tale situazione non si è verificata nel caso in esame.
Quanto alle sanzioni a carico della controparte, esse esulano dalla competenza di questa Commissione, essendo competente, ex art. 25 C.G.S. la Commissione Disciplinare su deferimento, ex art. 44 4° comma C.G.S., della Commissione Tesseramenti.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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