FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’U.S.O. MACLODIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. MACLODIO/FORNACI DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it APPELLO DELL’U.S.O. MACLODIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. MACLODIO/FORNACI DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003) All’esito della gara U.S.O. Maclodio/Pol. Fornaci, disputata il 16.2.2003, nell’ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Provinciale di Brescia, la Pol. Fornaci proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, adducendo che nell’occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Quaresimi Marcello, squalificato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 6 marzo 2003, accoglieva il reclamo e comminava alla U.S.O. Maclodio la sanzione della perdita della gara per 0-2, in favore della Pol. Fornaci. Avverso tale decisione proponeva appello la U.S.O. Maclodio, chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara, con la conferma del risultato acquisito sul campo. L’appello non può essere accolto. La tesi della U.S.O. Maclodio è che il calciatore Mauro Quaresimi non è stato espulso, nella gara contro il Poncarale del 9.2.2003 e quindi, non poteva trovare applicazione “l’automatismo sanzionatorio” al quale ha fatto riferimento la Commissione Disciplinare, come presupposto della sua decisione. In realtà, dell’allegato del rapporto arbitrale (“Giocatori espulsi”; v. foglio 26 degli atti) si evince che il Quaresimi è stato espulso nel corso della predetta gara. Anche il Com. Uff. n. 25 del 20.2.2003 del Comitato Provinciale di Brescia fa riferimento, del resto, al Quaresimi, tra i calciatori espulsi dal campo e squalificati per due gare. Lo speciale valore probatorio del referto arbitrale rende superflua la richiesta della ricorrente di sentire il Presidente della sezione A.I.A. di Brescia. Il Quaresimi, dunque, è stato espulso, nel corso della predetta gara e, di conseguenza, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.O. Maclodio di Maclodio (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it