FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 21/C della F.I.G.C.) Appello dell’A.C. VILLAR 91 avverso decisioni merito gara VILLAR 91 – SALICE FOSSANO del 3.11.2002

FIGC- Commissione d’Appello Federale – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 21/C della F.I.G.C.) Appello dell’A.C. VILLAR 91 avverso decisioni merito gara VILLAR 91 – SALICE FOSSANO del 3.11.2002 Con reclamo del 15.11.2002 la Società SALICE FOSSANO ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta rilevando l’irregolarità della posizione del calciatore Elmer Rinaudo dell’A.C. VILLAR 91 nella gara con la stessa disputata in data 3.11.2002, avendo appreso dalla decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo n. 12 del 7 Novembre 2002, e quindi successivamente alla gara, che il suddetto calciatore risultava squalificato, poiché espulso dal campo nella gara precedente a quella in questione. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28 Novembre 2002 l’adita Commissione Disciplinare, reputando fondato il reclamo – ed osservando che il giocatore espulso dal campo nel corso di una partita ufficiale è automaticamente squalificato, per almeno una gara, e che tale sanzione deve essere immediatamente scontata in occasione della gara ufficiale successiva a quella in cui è stato disposto il provvedimento arbitrale – accoglieva lo stesso, infliggendo all’A.C. VILLAR 91 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2; al giocatore Elmer Rinaudo un’ulteriore giornata di squalifica; al dirigente accompagnatore Bruno Margaria l’inibizione a tutto il 28.02.2003 ed ancora alla Società l’ammenda di Euro 155,00. Con atto del 2.12.2002 a firma del Presidente, Bruno Margaria, l’A.C. VILLAR 91 proponeva tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente che il calciatore espulso dal campo per doppia ammonizione nei minuti finali della gara PRO VERZUOLO 3000 – VILLAR 91 del 27.10.2002 non sarebbe stato Elmer Rinaudo, sostituito nel corso della ripresa, bensì Fabrizio Alberti. Poiché nel C.U. del Comitato Provinciale di Cuneo immediatamente successivo a tale gara, il n. 11 del 31.10.2002, il rapporto arbitrale della gara stessa risultava “n.p.” (non pervenuto) e quindi nessuna indicazione circa il calciatore espulso dal terreno di gioco ed automaticamente squalificato per una giornata era dato da esso ricavare, nella gara successiva del 3.11.2002 con il SALICE FOSSANO l’A.C. VILLAR 91 non fece scendere in campo il calciatore Alberti, nella convinzione che lo stesso fosse stato espulso nella precedente gara, schierando invece il calciatore Rinaudo. A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante produce una serie di prove documentali – fra le quali articoli di giornale, dichiarazioni di giornalisti, di persone presenti alla gara e di giocatori partecipanti alla stessa – al fine di dimostrare la pretesa erroneità della squalifica inflitta al calciatore Rinaudo, anziché al calciatore Alberti, in tesi realmente espulso dal campo di gioco nel corso della citata gara del 27.10.2002. L’appellante conclude invocando l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte con l’impugnato provvedimento a carico della Società, nonché del medesimo Presidente, firmatario dell’atto di gravame. Preliminarmente acquisito il rapporto arbitrale della gara PRO VERZUOLO 3000 – VILLAR 91 del 27.10.2002, dal quale risulta con ogni evidenza come il calciatore dell’A.C. VILLAR 91 espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni al minuto 47 del secondo tempo sia stato il n. 4, Elmer Rinaudo, la Commissione osserva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell’interesse della Società, perché sottoscritto dal Presidente della stessa, sul quale gravava provvedimento di inibizione (al Margaria era stata inflitta con il provvedimento impugnato l’inibizione a tutto il 28.2.2003) e che quindi, a norma dell’art. 14, comma 1, lett. e) e comma 7, C.G.S., non poteva rappresentare la Società nell’ambito federale. Per la parte che riguarda la posizione personale dello stesso presidente, invece, la Commissione reputa che il gravame sia infondato e vada respinto, poiché la circostanza di fatto che l’appellante intenderebbe dimostrare mediante prove documentali e testimoniali – vale a dire l’avvenuta espulsione dal campo di gioco nel corso della gara del 27.10.2002 di un giocatore diverso da quello nei cui confronti è stata poi inflitta la sanzione della squalifica per una giornata – si pone in netto ed insanabile contrasto con l’inequivoco tenore letterale del rapporto redatto dall’arbitro della gara, che ha inoltre successivamente confermato come il calciatore espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione fosse proprio Elmer Rinaudo. Infatti, costituisce giurisprudenza costante di questa Commissione che il rapporto arbitrale, quale atto ufficiale, ha fede privilegiata rispetto a tutti gli ulteriori possibili mezzi istruttori e fa piena prova, con i relativi eventuali supplementi, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, conservando sempre integra la propria efficacia probatoria, come peraltro sancito dall’art. 31, comma 1, lett. a1) C.G.S. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dall’A.C. VILLAR 91 di Villar S. Costanzo (Cuneo) così decide: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito; - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2003 inflitta al Presidente Sig. Margaria Bruno; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
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