FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE DE CARLO ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE ALLO SVINCOLO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA. Con delibera in data 12 luglio 2001 il C.R. Puglia ha rigettato la richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. dalla Soc. S. Pietro in Lama AVIS presentata dal calciatore De Carlo Alessandro assumendo che la società aveva ottemperato agli obblighi prescritti dall'art. 109 N.O.I.F. avendo, per due volte, vanamente invitato il giocatore a presentare Ia documentazione medica di rito. Avverso tale decisione lo stesso calciatore ha presentato ricorso in data 7.8.200 alla Commissione Tesseramenti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Osserva, infatti, la Commissione che contrariamente a quanto affermato nell'impugnato provvedimento, la Società non ha compiutamente rispettato il dettato del comma 4 dell'art. 109 N.O.I.F. non avendo provveduto a contestare il mancato invio della documentazione medica entro i prescritti otto giorni, ma solo in data successiva, con riferimento al primo invito. Ed inoltre non risulta sia stato spedito al calciatore il previsto secondo invito alla esibizione della certificazione sanitaria. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti: · delibera di accogliere il ricorso presentato dal calciatore De Carlo Alessandro; · dispone lo svincolo del calciatore stesso dalla A.C. S. Pietro in Lama AVIS; · ordina di restituire la tassa di reclamo; · manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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