LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002 VERTENZA all. Gianmarco TREMONDINA/U.S. CREMAPERGO 1908 s.r.l.

LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002 VERTENZA all. Gianmarco TREMONDINA/U.S. CREMAPERGO 1908 s.r.l. - Con ricorso 29/05/2000 il signor Gianmarco Remondina, allenatore professionista di seconda categoria, domiciliato in Via M. Polo n. 73 pal. C/2 presso lo Studio del Dott. Giovanni Carobello, deduceva di aver stipulato per la stagione sportiva 1999/2000 con l’Unione Sportiva Cremapergo 1908 srl, quale allenatore responsabile un compenso annuo netto di £ 35.000.000; - rilevava l’istante che tale contratto, ancorchè non trascritto nell’apposita modulistica “per evidente inerzia strumentale della U.S. Cremapergo SRL” (all’uopo, il ricorrente produceva dichiarazione del Dott. Franco Manni, all’ epoca direttore generale della società) risultava regolarmente depositato presso il Comitato nazionale per l’interregionale (circostanza asseverata con dichiarazione 15 giugno 2000 del Comitato stesso); - esponeva che in data 08/11/1999 la srl Cremapergo gli comunicava, unicamente con telegramma, la sospensione dall’incarico; - ribadiva che in data 19/11/1999, non avendo ricevuto alcuna altra comunicazione dalla società, l’istante provvedeva ad informare con raccomandata AR la srl U.S. Cremapergo di rimanere a disposizione della stessa fino al 30/06/2000 nel pieno rispetto degli accordi pregressi; - lamentava infine di non aver ricevuto alcuna somma dalla società; - pertanto chiedeva la condanna della srl U.S. Cremapergo, al pagamento della somma di £ 35.000.000 più gli interessi e il risarcimento del danno per svalutazione monetaria oltre onorari e spese del giudizio. - La U.S. Cremapergo 1908 benchè raggiunto, dalla nota di questo Collegio Arbitrale in data 20/06/2000 non provvedeva, come richiesto, ad inviare le controdeduzioni. Orbene non vi è dubbio che la domanda proposta dal ricorrente è del tutto fondata e deve pertanto essere accolta; P.Q.M. In accoglimento del ricorso questo Collegio condanna la Cremapergo srl a versare al ricorrente la somma di £ 35.000.000 (trentacinquemilioni) oltre interessi dalle singole scadenze quantificati in complessivi lire 1.492.774. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva.
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