FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE CARULLO PIERPAOLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO DI AUTORITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DALLA SOCIETA’ A.P. AURORA INDUNO DISPOSTO DAL C.R. LOMBARDIA

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE CARULLO PIERPAOLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO DI AUTORITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITA’ DALLA SOCIETA’ A.P. AURORA INDUNO DISPOSTO DAL C.R. LOMBARDIA Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001, ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 5/D del 13 settembre 2001 della Commissione stessa: “Con reclamo presentato in data 5.7.2001, il calciatore CARULLO Pierpaolo, nato ad Angera (VA) il 16.06.1974, adiva la Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia del 12.6.2001, con il quale veniva respinta la richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F. del detto calciatore dalla società A.P. AURORA INDUNO, a causa della mancanza di allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. In particolare, il C.R. Lombardia ha motivato il provvedimento di reiezione con il fatto che la ricevuta allegata alla richiesta di svincolo non corrisponde né all’indirizzo della sede né all’indirizzo della corrispondenza della società. In sede di reclamo alla Commissione Tesseramenti, il ricorrente sostiene che la raccomandata inviata alla società A.P. AURORA INDUNO, nonostante l’indirizzo a cui fu inviata fosse non corretto, di fatto fu regolarmente ritirata dal segretario della società. La Società A.P. AURORA INDUNO nulla deduce in proposito. Il reclamo è infondato e va rigettato. Infatti, dall’esame del reclamo e degli atti allegati, il calciatore CARULLO Pierpaolo fornisce la prova che alla Società A.P. AURORA INDUNO fu inviata la raccomandata ma non nelle forme previste dall’art. 109, 2° comma; l’invio presso la sede legale effettiva della società è elemento essenziale per il perfezionamento dell’atto stesso; P.Q.M. - la Commissione Tesseramenti respinge il reclamo avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di svincolo d’autorità per inattività ex art. 109 N.O.I.F., del calciatore CARULLO Pierpaolo dalla società A.P. AURORA INDUNO; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito”.
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