FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE DURANDO MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA DOMANDA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA SOC. A.C. LOANESI SAN FRANCESCO.

FIGC –Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE DURANDO MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA DOMANDA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA SOC. A.C. LOANESI SAN FRANCESCO. La Commissione Tesseramenti visto il ricorso del 27 luglio 2001 di Durando Marco, nato ad Albenga (SV) il 18 maggio 1966, tesserato per la A.C. Loanesi San Francesco (SV) avverso la decisione del C.R. Ligure del 1° luglio 2001 con la quale è stata respinta la propria richiesta di svincolo per inattività. Osserva Nel ricorso in epigrafe indicato il Durando si doleva in particolare che la decisione impugnata si fonda sull'attestazione della A.C. Loanesi secondo cui avrebbe partecipato alle seguenti quattro gare di Coppa Italia 2000/2001: 1. Legino/Loanesi (02.09.2000); 2. Loanesi / Pietra Ligure (15.09.2000); 3. Vado Ligure/Loanesi (04.10.2000); 4. Loanesi / Vado Ligure (18.10.2000). Deduceva in particolare il Durando di aver giocato solo in tre delle suindicate gare, non avendo assolutamente partecipato a quella del 2.9.2000 contro il Legino. Il ricorrente rilevava che l'equivoco era forse riconducibile alla circostanza che egli nelle relative distinte delle gare era stato sempre indicato con la maglia n. 1, mentre il portiere impiegato come titolare aveva avuto il n. 12 di maglia. Questa Commissione, nella riunione dell'8 novembre 2001, delegava il componente dott. Giulio Maisano ad espletare gli opportuni accertamenti sulla vicenda. Il dott. Maisano acquisiva gli originali dei fogli delle gare della stagione sportiva 2000/2001 alle quali il Durando aveva partecipato come riserva ed interrogava il giocatore stesso, nonché il segretario della società delegato dal Presidente. Il Durando confermava le circostanze già segnalate nel suo ricorso, mentre detto segretario dichiarava di non poter affermare con certezza la partecipazione dell'atleta alla gara Legino / Loanesi, non assistendo egli alle gare della squadra in trasferta. Come esattamente rilevato dal dott. Maisano nella propria relazione la Commissione osserva che dai fogli gara relativi a tutte le gare di campionato ed alle quali il Durando pacificamente non ha partecipato essendo solo portiere di riserva, risulta effettivamente che tale giocatore ha sempre indossato la maglia n. 1. Invece il portiere sceso in campo riconoscibile dall'indicazione tra i primi undici ha indossato la maglia n. 12, tanto che è stata apportata per ogni gara la correzione da 1 a 12 per il portiere sceso effettivamente in campo, e da 12 a 1 per il Durando che appare comunque dodicesimo nell'elenco dei calciatori, a conferma del suo ruolo di riserva. Tali circostanze inducono a ritenere verosimile l'assunto del Durando, tanto più che la società resistente non ha fornito alcun elemento di contrasto e lo stesso segretario della A.C. Loanesi si è limitato genericamente a dichiarare che "chi (?) ha assistito alla gara ha confermato che il calciatore è sceso effettivamente in campo". Ritiene, pertanto, questa Commissione che vada disposto lo svincolo per inattività del calciatore Durando Marco dalla A.C. Loanesi San Francesco. Consegue la restituzione della tassa di ricorso al Durando. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dispone lo svincolo per inattività del giocatore Durando Marco dalla A.C. Loanesi San Francesco. Dispone, altresì, la restituzione a Durando Marco della tassa di ricorso.
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