FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE GUERRIERO ALDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA SOCIETA’ MEZZANA CORTI, EX ART. 109 N.O.I.F.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE GUERRIERO ALDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA SOCIETA’ MEZZANA CORTI, EX ART. 109 N.O.I.F. Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001, ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 8/D del 18 ottobre 2001 della Commissione stessa: “Con reclamo in data 19.7.2001 il calciatore Guerriero Aldo, nato il 19.11.1970 a Broni, ha adito questa Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento, datato 19.6.2001, con cui il Comitato Regionale Lombardia ha rigettato la sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla U.S. Mezzana Corti, e ciò sul presupposto della inammissibilità del ricorso così proposto, causa la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. Il reclamo va accolto. Ritiene l’adita Commissione che, avendo il calciatore Guerriero Aldo provveduto ad integrare nel proprio atto di appello la carente documentazione presentata in prime cure, dalla documentazione già agli atti emerge che la U.S. Mezzana Corti, come da essa stessa espressamente riferito nella propria memoria del 26.7.2001 comunicata a questa Commissione, si è limitata a convocare il calciatore agli allenamenti ed a invitarlo a presentare il certificato medico sportivo necessario per lo svolgimento della attività sportiva per la stagione 2000/2001, ma non ha provveduto anche a contestargli le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle datae fissate per la presentazione di tale certificazione, così come previsto dall’art. 109, 4° comma, N.O.I.F.. Ricordando che le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, è necessario concludere che la U.S. Mezzana Corti non è in grado di contraddire la domanda così formulata dal calciatore, che pertanto merita l’accoglimento. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, nell’accogliere il reclamo di cui in epigrafe, così decide: 1. dispone lo svincolo d’autorità, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, del calciatore Guerriero Aldo dalla U.S. Mezzana Corti; 2. ordina restituirsi la tassa reclamo; 3. manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza”.
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