FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE MERENI MASSIMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA S.C. TORRE, EX ART. 109 N.O.I.F..

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE MERENI MASSIMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA S.C. TORRE, EX ART. 109 N.O.I.F.. Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001 ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 6/D del 27 settembre 2001 della Commissione stessa: “Con reclamo in data 4.7.2001 il calciatore Mereni Massimo, nato a Cremona il 6.12.1968, ha adito questa Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento, datato 12.6.2001, con cui il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ha rigettato la sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla S.C. Torre, e ciò sul presupposto della inammissibilità del ricorso così proposto, causa la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza, precisando che la ricevuta allegata non corrispondeva né all’indirizzo della sede, né all’indirizzo della corrispondenza della società. Il reclamo così proposto deve essere dichiarato inammissibile. Il calciatore reclamante non ha, infatti, allegato al proprio reclamo la ricevuta della raccomandata inviata alla Società nel giudizio promosso in prime cure dinanzi al Comitato Regionale, e, pertanto, non ha provato di aver sanato il vizio processuale sfociato nella declaratoria di inammissibilità che, pertanto, deve qui essere ribadita, stante la mancata possibilità, da parte della S.C. Torre, di aver potuto contraddire fin dal primo giudizio al reclamo così proposto. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, nel decidere il reclamo di cui in epigrafe, così decide: 1. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Mereni Massimo avverso il provvedimento di reiezione della sua richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. da parte del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti; 2. dispone mantenersi il vincolo del calciatore Mereni Massimo a favore della S.C. Torre; 3. dispone incamerarsi la tassa reclamo; 4. manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.”
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