FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE PONZONI DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA SOCIETA’ A.S. NIBIONNO, EX ART. 109 N.O.I.F.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE PONZONI DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA SOCIETA’ A.S. NIBIONNO, EX ART. 109 N.O.I.F. Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001, ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 5/D del 13 settembre 2001 della Commissione stessa: “Con reclamo in data 28.6.2001 il calciatore Ponzoni Damiano, nato il 21.3.1974 a Monza, ha adito questa Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento, datato 19.6.2001, con cui il Comitato Regionale Lombardia ha rigettato la sua richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., dalla A.S. Nibionno, e ciò sul presupposto della inammissibilità del ricorso così proposto, causa la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. Il reclamo va accolto. Ritiene l’adita Commissione che, avendo il calciatore Ponzoni Damiano provveduto ad integrare nel proprio atto di appello la carente documentazione presentata in prime cure, dalla documentazione già agli atti emerge che la A.S. Nibionno non ha proposto opposizione alla richiesta del calciatore, adempimento questo invece ritenuto necessario dall’art. 109, comma 3, per poter contraddire al reclamo così proposto. Pertanto, poiché a mente del successivo comma 5 dell’articolo stesso “l’opposizione non effettuata da parte della Società (…) è considerata adesione alla richiesta del calciatore”, l’istanza così formulata merita accoglimento. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, nell’accogliere il reclamo di cui in epigrafe, così decide: 1. dispone lo svincolo d’autorità, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, del calciatore Ponzoni Damiano dalla A.S. Nibionno; 2. dispone restituirsi la tassa reclamo; 3. manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it