FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo del calciatore Zanini Sauro avverso il provvedimento di riezione dello svincolo di autorità ex art. 109 N.O.I.F. per inattività disposto dal C.R.Lombardia

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo del calciatore Zanini Sauro avverso il provvedimento di riezione dello svincolo di autorità ex art. 109 N.O.I.F. per inattività disposto dal C.R.Lombardia Si riporta qui di seguito la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in ordine al reclamo di cui sopra: “ Con reclamo presentato in data 12.7.2000, il calciatore ZANINI Sauro, nato a Volta Mantovana (MN) il 04.03.1974, adiva la Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia del 19.6.2000, con il quale veniva respinta la richiesta di svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., del detto calciatore dalla società G.S. AZZURRA, a causa della mancanza di allegazione della ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. In sede di reclamo alla Commissione Tesseramenti, ritualmente presentato ed inoltrato alla società di appartenenza, il calciatore ZANINI Sauro forniva la prova dell’inoltro nei termini della suddetta ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno, allegandola al reclamo. La Società G.S. AZZURRA nulla deduce in proposito. Il reclamo è fondato e va accolto. Infatti, dall’esame del reclamo e degli atti allegati, il calciatore ZANINI Sauro fornisce la prova che alla Società G.S. AZZURRA era stata regolarmente inviata, nelle forme previste dall’art. 109, 2° comma, l’istanza di svincolo e che la stessa Società nulla aveva dedotto in proposito; P.Q.M. - la Commissione Tesseramenti annulla il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia del 19.6.2000 con il quale veniva respinta l’istanza si svincolo d’autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., del calciatore ZANINI Sauro dalla società G.S. AZZURRA; - dispone la restituzione della tassa di reclamo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.”
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