FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL CALCIATORE ZORZOLI MATTEO AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL’ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA’ A.C. GAMBOLO’.
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO DEL CALCIATORE ZORZOLI MATTEO AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL’ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA SOCIETA’ A.C. GAMBOLO’.
Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001, ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 8/D del 18 ottobre 2001 della Commissione stessa:
“Con atto del 13.7.2001 il calciatore Zorzoli Matteo proponeva dinanzi la Commissione Tesseramento reclamo avverso il provvedimento con il quale il Comitato regionale Lombardia ha rigettato la sua richiesta di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) della società A.C. Gambolo’.
La Commissione Tesseramenti, esaminati gli atti, ritiene il reclamo infondato.
Infatti, il reclamante conferma di non avere sottoscritto l’istanza ex art. 109 N.O.I.F. e l’assenza di detta firma rende impossibile l’accertamento della provenienza dell’atto in parola.
Risulta quindi corretto quanto osservato dal Comitato Regionale lombardia circa l’insistenza giuridica dell’atto non sottoscritto. Tale principio risulta ripetutamente affermato dalla precedente giurisprudenza (cfr. CAF in Com. Uff. n. 17/C – 6.3.1987 – App. G.S. Pontino)
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti, visti gli artt. 23, 38 e 39 del C.G.S. vigente al momento della presentazione del reclamo e l’art. 109 N.O.I.F.: a) rigetta il reclamo del calciatore Zorzoli Matteo; b) dispone incamerarsi la tassa di reclamo e manda alla Segreteria per i provvedimenti di competenza”.
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