FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA SIG.RA ANNA PAPAPICCO PER L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAZZA DAVIDE DALLA U.S. J.P NOVATESE 1945 PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA SIG.RA ANNA PAPAPICCO PER L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAZZA DAVIDE DALLA U.S. J.P NOVATESE 1945 PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO Con richiesta del 22.11.2001 la sig.ra Anna Papapicco chiede l’annullamento del tesseramento del proprio figlio Davide Mazza, nato a Milano il 16.4.1986, in favore dell’U.S. J.P. Novatese 1945 per la mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento. La Commissione Tesseramenti, rilevata la regolarità della proposizione del reclamo e della costituzione del contraddittorio, esaminati gli atti ritiene l’istanza fondata. La reclamante afferma di non avere mai sottoscritto il modulo di tesseramento in favore dell’U.S. J.P. Novatese 1945 mentre quest’ultima nulla deduce in proposito. Inoltre, si rileva che a seguito di esposto da parte della sig.ra Papapicco, l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ha svolto gli accertamenti richiesti, concludendo per la falsità della firma apposta in calce al modulo di tesseramento oggi impugnato. Per completezza la Commissione Tesseramenti rileva che l’apocrifia della sottoscrizione in oggetto risulta – per evidente differenza nell’andamento grafico e nel tratto – anche dal confronto tra la sottoscrizione del modulo e la firma apposta in calce al verbale dell’Ufficio Indagini. Considerato che il comportamento dei soggetti coinvolti potrebbe avere comportato la violazione delle norme relative al tesseramento dei calciatori (in particolare l’art. 39 n. 2, delle N.O.I.F.) la Commissione Tesseramenti – ai sensi degli artt. 1, n.1,8, n.2, e 44, n.4 del C.G.S.- dispone il deferimento alla competente Commissione Disciplinare dell’ U.S. J.P. Novatese 1945, del Presidente della medesima società (ex art. 2, n.1, C.G.S.) e del calciatore Davide Mazza. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, visti gli artt. 1, n.1,8, n.2,43 e 44 C.G.S., 1) dichiara la nullità del tesseramento del calciatore Mazza Davide in favore dell’U.S. J.P. Novatese 1945,2) deferisce al competente organo disciplinare l’U.S. J.P. NOVATESE 1945, il Presidente della medesima società ed il calciatore Mazza Davide, per violazione degli artt. 1, n.1, 8, n.2 C.G.S. e 39, n. 2, N.O.I.F.; 3) dispone la restituzione della tassa di reclamo; 4) manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it