FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo della sig.ra Maltagliati Maria Luisa avverso il tesseramento della propria figlia minore Filippini Manuela per la soc. ACF Milan
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
Reclamo della sig.ra Maltagliati Maria Luisa avverso il tesseramento della propria figlia minore Filippini Manuela per la soc. ACF Milan
Si riporta qui di seguito la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in ordine al reclamo di cui sopra:
“ Con atto del 25.9.2000 la Sig.ra Maltagliati Maria ha adito la Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento del tesseramento della propria figlia minore Filippini Manuela in favore della soc. ACF Milan deducendo che la relativa richiesta era stata sottoscritta solo da essa reclamante e non anche dall’altro genitore per cui ogni eventuale ulteriore firma doveva ritenersi apocrifa. La società interessata controdeduceva affermando la piena validità del tesseramento in questione e comunque la propria estraneità alla falsità denunciata. Questa Commissione provvedeva all’audizione della calciatrice e del padre, e quindi disponeva perizia calligrafica al fine di accertare l’autenticità della sottoscrizione del padre stesso in calce alla richiesta di tesseramento in questione. Il reclamo non è fondato e va respinto. Osserva la Commissione che la perizia calligrafica disposta al fine di accertare l’autenticità della firma di Filippini Giancarlo in calce alla richiesta di tesseramento della propria figlia minore Manuela in favore della A.C.F. Milan ha concluso affermando l’autenticità della sottoscrizione stessa. Tale risultato cui il consulente è pervenuto sulla base di accurati accertamenti tecnici e dell’ approfondito raffronto della firma in questione con varie scritture di comparazione, è convincente e la Commissione lo fa proprio. Il tesseramento contestato va dunque ritenuto pienamente valido in quanto la relativa richiesta reca le firme autentiche di entrambi i genitori. Il reclamo va conseguentemente respinto. Poiché la calciatrice interessata ha falsamente dichiarato ai componenti della Commissione incaricati dalla sua audizione che la firma del padre era stata in realtà apposta dalla madre, va disposto il solo deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per violazione dell’art. 1 del C.G.S..
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo; deferisce la calciatrice Filippini Manuela alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; dispone incamerarsi la tassa reclamo.”