FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA SOC. U.S. BRIANTEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ EX ART. 109 DELLE N.O.I.F. DELLA CALCIATRICE CEZZA ELISA

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DELLA SOC. U.S. BRIANTEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ EX ART. 109 DELLE N.O.I.F. DELLA CALCIATRICE CEZZA ELISA Con atto del 31/7/2001 la U.S. Briantea ha proposto reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento di svincolo d’autorità per inattività ex art. 109 delle N.O.I.F. della calciatrice Cezza Elisa emesso dal Comitato Regionale Lombardia in data 2.07.2001. La società non avrebbe documentato l’ invio della propria opposizione allo svincolo alla controinteressata, nonché la trasmissione alla calciatrice delle convocazioni a visita medica con relative contestazioni. A sostegno dell’opposizione la reclamante produce copia delle ricevute delle raccomandate relative all’invio alla calciatrice sia di copia dell’opposizione allo svincolo sia delle convocazioni a visita medica con relative contestazioni. Successivamente la calciatrice ha trasmesso a sua volta copia di ricevuta di spedizione alla società di certificato medico di idoneità agonistica. Il reclamo è fondato e va accolto. Osserva la Commissione che la società ha documentato in questa sede tramite ricevute di raccomandate postali, l’invio alla calciatrice di copia dell’opposizione alla richiesta di svincolo nonché delle due convocazioni a visita medica di idoneità con le relative contestazioni per la mancata risposta della stessa. La società ha in tal modo ottemperato a quanto previsto dall’art. 109 n. 4 delle N.O.I.F. al fine di evitare lo svincolo per inattività. Viceversa la calciatrice non ha provveduto all’incombenza indicata dallo stesso articolo respingendo motivatamente, sempre a mezzo di raccomandata postale ed entro cinque giorni, la contestazione per la mancata risposta alla richiesta di certificazione sanitaria. La successiva produzione di ricevuta di raccomandata postale da parte della calciatrice sarebbe comunque tardiva, perché relativa ad un invio successivo al termine previsto tassativamente dalla norma citata all’evidente fine di evitare che l’atleta possa procrastinare a sua piacimento la propria utilizzabilità. Il reclamo della società va dunque accolto avendo essa documentato le incombenze indicate dall’art. 109 N.O.I.F. per evitare lo svincolo per inattività della caclaitrice. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo proposto dalla U.S. Brientea e dichiara la permanenza del vincolo di tesseramento della calciatrice Cezza Elisa per detta società: Dispone restituirsi la tassa reclamo; Manda alla Segreteria per quanto di sua competenza”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it