FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELL’U.S. BRIANTEA AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ INOLTRATA DALLA CALCIATRICE MARCHESIN LAURA

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELL’U.S. BRIANTEA AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ INOLTRATA DALLA CALCIATRICE MARCHESIN LAURA Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001, ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 10/D dell’ 8 novembre 2001 della Commissione stessa: “La U.S. Briantea ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento, emesso dal Comitato Regionale Lombardia in data 2.7.2001, di concessione alla calciatrice Marchesin Laura del richiesto svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.. Provvedimento motivato con la mancata documentazione dell’invio della opposizione della società alla controparte e, nel merito, con la mancata prova (essendo stati dedotti due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità non rispettati dalla calciatrice) della contestazione delle inadempienze relative. La società reclamante in questa sede documenta di avere effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all’invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica, sia per quanto attiene infine alle contestazioni delle inadempienze alla calciatrice che, per parte sua, non risulta averle mai respinte. Non può che ritenersi quindi raggiunta la prova della imputabilità della inattività alla calciatrice medesima, e quindi della inesistenza del diritto ad ottenere lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F.. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del proposto reclamo, ripristina il vincolo della calciatrice Marchesin Laura a favore della U.S. Briantea. Dispone per la restituzione della tassa reclamo e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza in relazione al ripristinato vincolo”.
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