FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE LEO CARMINE ANDREA, NATO A ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO) IL 27.01.1981, CON RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE LEO CARMINE ANDREA, NATO A ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO) IL 27.01.1981, CON RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA’. Si informa che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con lettera del 28 dicembre 2001 ha reso noto di avere adottato la seguente decisione in ordine al reclamo sopra indicato; decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 6/D del 27 settembre 2001 della Commissione stessa: “Con reclamo del 3.7.2001 avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo emesso dall’Ufficio Tesseramenti LND del Comitato Regionale Lombardo, il calciatore Leo Carmine Andrea adiva la Commissione Tesseramenti onde ottenere lo svincolo per inattività sportiva dalla U.S. Forza Costanza di Martinengo (Bergamo). All’uopo il reclamante deduceva di non avere preso parte ad almeno quattro gare ufficiali, di non aver svolto nel periodo in oggetto il servizio di leva, di trovarsi in condizioni fisiche idonee e che la Società U.S. Forza e Costanza non aveva formulato la prescritta opposizione. Il Leo Carmine Andrea impugnava nel termine prescritto la decisione dell’Ufficio Tesseramenti LND del C.R. Lombardia, con la quale il richiamato Ufficio rigettava l’istanza di svincolo per inattività, poiché il calciatore non aveva provveduto a sottoscrivere la richiesta di svincolo per inattività dalla Società U.S. Forza e Costanza di Martinengo (Bergamo). Sempre a dire del ricorrente l’accertato vizio di forma di cui alla mancata sottoscrizione della presentata istanza non poteva essere anteposto alla sostanza della vertenza. Il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha compiuto tutte le formalità prescritte dalle Carte Federali, ivi compresa il versamento della prescritta tassa reclamo. Dalla svolta istruttoria nonché dalla documentazione in atti la Commissione ha accertato che la richiesta di svincolo inviata il 6.6.2001 dal calciatore Leo Carmine Andrea al C.R. LND Lombardia era priva della prescritta sottoscrizione. La Commissione Tesseramenti rileva che il vizio formale di mancata sottoscrizione determina inequivocabilmente la nullità della istanza di svincolo non essendo suscettibile di sanatoria alcuna. Tale vizio formale rilevante ed assorbente, impedisce la trattazione nel merito della vertenza. PQM La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo presentato dal calciatore Leo Carmine Andrea, nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 27.1.1981, con richiesta di svincolo per inattività dalla Società U.S. Forza e Costanza e conferma il provvedimento di rigetto della istanza pronunciato dal C.R. LND Lombardia il 12.6.2001 disponendo, infine, l’incameramento della tassa reclamo.”
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