FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L. AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE PAOLILLO GIUSEPPE

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA GIOV. CALCIO CERIGNOLA S.R.L. AVVERSO L'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE PAOLILLO GIUSEPPE Con atto del 12.7.2001, il C. R. Puglia LND accoglieva l'istanza di svincolo per inattività (art. 109 N.O.I.F.) dalla Soc. "Giov. Calcio Cerignola S.r.l." avanzata dal calciatore Paolillo Giuseppe. A fondamento del provvedimento il Comitato richiamava il disposto del comma 5 rilevando che la opposizione proposta dalla Società alla istanza del calciatore non era stata preceduta dal preannuncio telegrafico previsto dal comma 3, con conseguente presunzione "iuris et de iure" di adesione all'istanza. Avverso il provvedimento predetto ha proposto reclamo la Società con atto del 26.7.2001 deducendo che l'opposizione era stata tempestivamente proposta il 20.6.2001 entro, cioè, il termine di otto giorni dal ricevimento della raccomandata speditale dal calciatore (14.6.2001). Tanto premesso, si osserva che il ricorso è infondato. L'istanza di svincolo andava effettivamente accolta, ma per motivi diversi rispetto a quelli ritenuti determinanti dal Comitato nell'impugnato provvedimento. Ed invero, costituisce costante giurisprudenza di questa Commissione ritenere ultroneo l'adempimento dell'obbligo di cui al 3° comma dell'art. 109 N.O.I.F. quando, come nel caso di specie, l'opposizione proposta dalla Società pervenga al Comitato entro lo stesso termine previsto per il preannuncio telegrafico dal momento che siffatta circostanza consuma ed assorbe la funzione che la normativa federale assegna al preannuncio telegrafico e cioè quella di allertare l'organo decidente affinchè vengano tempestivamente predisposte le attività strumentali e funzionali alla decisione. Quanto ai merito dei ricorso, rileva questa Commissione che gli inviti spediti dalla Società al calciatore per la presentazione del certificato di idoneità sportiva appaiono irregolarmente formulati e, pertanto, inefficaci. In essi, invero, non è contenuta la data fissata per la esibizione del detto certificato, indicazione essenziale, come si evince chiaramente dal 4° comma dell'art. 109 N.O.I.F. più citato, poiché detta data costituisce il termine di decorrenza degli otto giorni previsti dalla norma per le contestazioni delle eventuali inadempienze da parte del calciatore. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. rigetta il reclamo con incameramento della relativa tassa.
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