FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo presentato il 27.7.2000 dalla G.S. I.A.C.P. S.Paolo di Mantova avverso la decisione del 30.6.2000 dell’ufficio tesseramenti LND Comitato Regionale Lombardia che ha disposto lo svincolo del calciatore MARASTONI Giorgio, nato a Mantova il 29.3.1979

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo presentato il 27.7.2000 dalla G.S. I.A.C.P. S.Paolo di Mantova avverso la decisione del 30.6.2000 dell’ufficio tesseramenti LND Comitato Regionale Lombardia che ha disposto lo svincolo del calciatore MARASTONI Giorgio, nato a Mantova il 29.3.1979 Si riporta qui di seguito la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in ordine al reclamo di cui sopra: “ Con reclamo del 27.7.2000 avverso la decisione autorizzativa dello svincolo del calciatore Marastoni Giorgio emessa in data 5.7.1999 dall’Ufficio Tesseramenti LND del Comitato Regionale Lombardia, la G.S. I.A.C.P. S.Paolo adiva la Commissione Tesseramenti onde ottenere la riforma del provvedimento di svincolo, adducendo che il calciatore Marastoni Giorgio nella stagione sportiva 1999 – 2000 svolgeva il servizio militare. Sosteneva altresì la reclamante di non aver potuto produrre documenti avallanti la propria tesi difensiva in virtù della vigente Legge sulla Privacy, sebbene le reiterate richieste inviate al Distretto Militare di Brescia ed al comune di Bagnolo S. Vito. All’uopo la reclamante produceva la lettera del 1.8.2000 inviata dal Distretto Milatare di Brescia, attestante l’impossibilità di fornire risposte a quanto richiesto proprio in forza di quanto previsto dalla Legge sulla Privacy. L’Ufficio Tesseramenti LND del C.R.Lombardia con la decisione del 30.6.2000, accoglieva la richiesta di svincolo del calciatore, rigettando l’opposizione della Società I.A.C.P. S.Paolo poiché non aveva prodotto la documentazione idonea comunque invocata. Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento. Preliminarmente, la Commissione Tesseramenti rileva che la Società G.S. I.A.C.P. S. Paolo ha presentato la opposizione nel termine e secondo le modalità di cui all’art. 109 NOIF. Alla luce della documentazione prodotta ed acquisita è inequivocabile che il calciatore Marastoni Giorgio nella stagione sportiva 1999 – 2000 assolveva agli obblighi di leva. Infatti, a seguito del reclamo presentato, la Commissione Tesseramenti, stante la necessità di acquisire elementi utili ai fini del decidere, invitava il calciatore Marastoni a depositare la documentazione atta ad evidenziare la posizione relativa all’assolvimento degli obblighi di leva. Con lettera di risposta del 26.11.2000 il Marastoni dichiarava di essere in congedo illimitato dal 28.6.2000, allegando all’uopo il foglio di congedo. Dall’esame di detto documento si evince altresì che l’incorporazione del Marastoni avveniva in data 1.9.1999. Quest’ultimo elemento, in tutto concludente, rende inapplicabile al caso de quo la fattispecie prevista dall’art. 109 NOIF. Il richiamato articolo al primo comma disciplina lo svincolo del giocatore per inattività a condizione che questa non dipenda da servizio militare; circostanza, quest’ultima invece verificatasi per il calciatore Marastoni Giorgio. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del presentato reclamo, dispone l’annullamento del provvedimento di svincolo, emesso in data 30.6.2000 dall’Ufficio Tesseramenti LND Comitato Regionale Lombardia, del calciatore Marastoni Giorgio, nato a Mantova il 29.3.1979, dalla Società G.S. I.A.C.P. S.Paolo di Mantova.”
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