FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo proposto dal calciatore Ambrosini Paolo avverso il provvedimento con il quale il Comitato Regionale della Lombardia ha rigettato la sua richiesta intesa ad ottenere lo svincolo per inattività dalla società A.C. Brusaporto ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclamo proposto dal calciatore Ambrosini Paolo avverso il provvedimento con il quale il Comitato Regionale della Lombardia ha rigettato la sua richiesta intesa ad ottenere lo svincolo per inattività dalla società A.C. Brusaporto ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. Si riporta qui di seguito la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. in ordine al reclamo di cui sopra: “ Con istanza in data 30.5.2001 il calciatore Paolo Ambrosini aveva richiesto al Comitato Regionale della Lombardia lo svincolo dalla Società A.C. Brusaporto per la quale era tesserato per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.. Con provvedimento adottato in data 12.6.2001 il Comitato Regionale della Lombardia aveva rigettato la richiesta del calciatore in quanto l’istanza di svincolo non era stata presentata secondo le modalità previste dall’art. 109 N.O.I.F. ed in particolare non era stata allegata la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. Il calciatore proponeva reclamo avverso tale decisione sostenendo che aveva regolarmente inviato alla società di appartenenza, nei termini prescritti, la raccomandata con la quale richiedeva lo svincolo e che non aveva allegato all’istanza la ricevuta di tale raccomandata ritenendo che dovesse trattenerla tra la sua documentazione. La Commissione ritiene che l’istanza proposta dal calciatore Paolo Ambrosini deve essere accolta e che di conseguenza va dichiarato lo svincolo tra il predetto calciatore e la società di appartenenza. Il calciatore infatti ha allegato al reclamo la ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza con la quale comunicava alla stessa di aver richiesto lo svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F.. La società resistente, pur avendo ricevuto regolarmente la raccomandata inviata dal calciatore che preannunciava la richiesta di svincolo ed il reclamo avverso la decisione di rigetto del Comitato Regionale Lombardia non ha inteso addurre alcun motivo che contestasse quanto affermato dal calciatore in relazione alla inattività di quest’ultimo. Il calciatore ha dunque dimostrato di aver richiesto lo svincolo adempiendo a tutte le formalità previste dalla norma citata, mentre la società non ha proposto alcuna opposizione a tale richiesta. Va dunque accolto il reclamo presentato dal calciatore Ambrosini Paolo e va dichiarato lo svincolo tra questi e la società con la quale era stato tesserato, A.C. Brusaporto. Va disposta la restituzione della tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sul reclamo proposto da Paolo Ambrosini avverso il Provvedimento del Comitato Regionale Lombardia così provvede: 1. accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo tra il calciatore Paolo Ambrosini e la Società A.C. Brusaporto; 2. dispone la restituzione della tassa reclamo; 3. manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.”
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