FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. BRUGHERIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE LOMBARDO AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI SVINCOLO PRESENTATA DAL CALCIATORE CASTELLANO GIOVANNI.
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
“RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. BRUGHERIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE LOMBARDO AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI SVINCOLO PRESENTATA DAL CALCIATORE CASTELLANO GIOVANNI.
Con domanda in data 16.5.2001 il calciatore Castellano Giovanni ha chiesto al Comitato Regionale Lombardo lo svincolo dalla società con la quale era tesserato per inattività, ai sensi dell’art. 109 delle N.O.I.F..
Con provvedimento adottato in data 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardo accoglieva la richiesta di svincolo proposta dal calciatore in quanto la società con la quale questi era tesserato non aveva preannunciato l’opposizione con telegramma inviato al Comitato competente e comunque non aveva prodotto i documenti necessari a dimostrare l’insussistenza del diritto allo svincolo del calciatore.
Avverso tale decisione propone reclamo la società A.C. Brugherio sostenendo che l’istanza proposta dal calciatore era infondata in quanto lo stesso nel corso della stagione sportiva aveva preso parte ad alcune gare e l’opposizione era stata proposta tempestivamente.
Il reclamo va rigettato e va pertanto confermato il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardo.
Si rileva che l’opposizione della società è stata proposta tempestivamente secondo quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F..
La A.C. Brugherio, infatti, dopo aver ricevuto la richiesta di svincolo inoltrata dal calciatore non ha inviato al Comitato competente un telegramma con il quale veniva preannunciata l’opposizione ma ha provveduto però ad inoltrare il reclamo entro il termine di otto giorni previsto dall’art. 109, 3° comma delle N.O.I.F..
Dalla documentazione allegata risulta infatti che il calciatore aveva inviato in data 14.5.2001 alla società reclamante la raccomandata con la quale preannunciava la richiesta di svincolo. Tale missiva era presumibilmente pervenuta alla società non prima del 16 maggio e in data 23 maggio e quindi entro il termine previsto era pervenuta al Comitato l’opposizione allo svincolo.
In proposito va posto in rilievo che l’art. 109, comma 3 delle N.O.I.F. prevede che la società può proporre opposizione alla richiesta di svincolo entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore.
Nel caso di specie, la società non ha inviato il telegramma con il quale preannunciava l’opposizione ma ha sanato tale omissione inviando nei termini il reclamo, rispettando così il dettato della norma sopra citata.
Nel merito l’opposizione è infondata in quanto la società non ha prodotto alcun documento dal quale risulti che il calciatore nel corso della stagione sportiva abbia preso parte ad almeno quattro gare.
Nell’atto di opposizione la reclamante ha sostenuto che il calciatore era stato convocato ad alcune gare, che non aveva risposto alle convocazioni e che tale comportamento era stato regolarmente contestato.
La società reclamante non forniva però alcuna documentazione che provasse tali circostanze e non produceva in giudizio le convocazioni del calciatore né le lettere di contestazioni inviate a seguito dei presunti inadempimenti dello stesso.
Ne discende che il reclamo va rigettato in quanto non è stato prodotto alcun documento che confermi le affermazioni sostenute.
Va dunque respinto il reclamo presentato dalla società A.C. Brugherio e quindi confermato il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardo.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Brugherio avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardo del 2.7.2001:
1. rigetta il reclamo proposto dalla A.C. Brugherio e conferma il provvedimento adottato dal Comitato
1. Regionale Lombardo in merito allo svincolo del calciatore Castellano Giovanni;
2. dispone l’incameramento della tassa reclamo e manda alla Segreteria per quanto di competenza”.
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