FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO PRESENTATO DAL CALCIATORE ROMOLI GIACOMO AVVERSO IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RICORSO PRESENTATO DAL CALCIATORE ROMOLI GIACOMO AVVERSO IL RIGETTO DELL’ISTANZA DI SVINCOLO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA
In data 5.5.2001 il calciatore Romoli Giacomo richiedeva al Comitato Regionale della Toscana lo svincolo per inattiivtà dalla Società A.S. Figline, a norma dell’art. 109 N.O.I.F.
Il Comitato Regionale, in data 16.7.2001, rigettava l’istanza del calciatore per insussistenza dei presupposti dello svincolo, risultando la sua partecipazione a quattro gare ufficiali nel corso della stagione.
Avverso tale decisione il Romoli presentava ricorso alla Commissione Tesseramenti, lamentando la sostanziale limitazione del suo impiego nelle quattro gare, essendo stato schierato soltanto per pochissimi minuti.
L’A.S. Figline non ha presentato deduzioni.
Il ricorso va accolto. E’ vero infatti, che presupposto del conseguimento dello svincolo è l’inattività agonistica, la quale si verifica – secondo la normativa federale- allorchè il calciatore, nel corso di una stagione, partecipa a non più di tre gare ufficiali. E’ peraltro intrinseco al disposto normativo che la partecipazione ad un numero maggiore di gare, presclusiva dello svincolo, debba essere effettiva, pena la vanificazione della ratio della norma e la conseguente facile elusione del disposto di cui all’art. 109 N.OI.F. (si veda, a riguardo, C.A.F., 5.12.1996, C.U. n. 12/c: “La partecipazione del calciatore ad almeno quattro gare deve essere effettiva e non limitata a pochi minuti di tempo “).
Nella specie, come si rileva dalla documentazione di stampa prodotta, il Romoli partecipò alla gara di Coppa Italia Resco Reggello – Figline del 10.9.2000, entrando in campo all’82°, e alle gare del campionato Poppi – Figline del 18.2.2001, entrando in campo al 90°, Capolona – Figline dell’11.3.2001, entrando in campo all’89° e Figline – Pianese del 1.4.2001, entrando in campo al 90°. Si può sicuramente affermare, pertanto, che almeno nelle tre gare di campionato la presenza in campo del calciatore, per la sua brevità, non abbia assunto un carattere tale da farla apprezzare come svolgimento di attività agonistica.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti accoglie il ricorso ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.