FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO: ORLANDO DAVIDE, ORLANDO PASQUALE E SCARITI ELENA – U. S. SAMPIERDARENESE 1946.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO: ORLANDO DAVIDE, ORLANDO PASQUALE E SCARITI ELENA - U. S. SAMPIERDARENESE 1946. La Commissione Tesseramenti visto il reclamo proposto dai sigg.ri Davide Orlando, Pasquale Orlando ed Elena Scariti, questi ultimi nella loro veste di genitori del primo, con il quale era impugnata la lista di trasferimento datata 25.8.1999, sottoscritta dai ricorrenti, ed intercorsa tra la società Genoa Cricket and Football Club e l'U.S. Sampierdarenese, sul presupposto che le firme apposte in calce alla stessa, da parte dei ricorrenti, fossero apocrife; rilevato che il ricorso risulta regolarmente notificato unicamente nei confronti della società cessionaria (U.S. Sampierdarenese 1946) e non anche nei confronti della società cedente (Genoa Cricket and Football Club) mentre, nella fattispecie, si versa in evidente ipotesi di litisconsorzio dal momento che, ogni eventuale provvedimento, si riverbera indiscutibilmente nei confronti delle società che hanno sottoscritto l'impugnata lista; considerato, pertanto, che la mancata notifica del ricorso determina l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.; ritenuto, infine, che dagli atti del procedimento è risultato che il tesserato Davide Orlando, unitamente ai propri genitori Pasquale Orlando ed Elena Scariti, ha presentato all'autorità giudiziaria denunzia-querela, per i medesimi fatti di cui al procedimento sportivo, ed in particolare per il reato di cui all'art 485 c.p.; considerato che il comportamento del tesserato, in difetto delle necessarie autorizzazioni, può configurare violazione dell'art 24 dello Statuto della F.I.G.C.. appare opportuno rimettere gli atti al competente Ufficio Indagini per quanto di sua competenza in merito all'azione operata dal calciatore Davide Orlando; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso proposto dai sigg.ri Davide Orlando, Pasquale Orlando ed Elena Scariti nei confronti dell'U.S. Sampierdarenese 1946; dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine all'ipotesi di violazione dell'art 24 dello Statuto federale; dispone, infine, incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it