FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DAL CALCIATORE PIRRI JOSE’, NATO IL 18 MAGGIO 1972 AVVERSO LA DECISIONE RIPORTATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 19.07.2002 DEL COM. REG. LOMBARDIA DI RIGETTO ALL’ISTANZA DI SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO EX ARTT. 32 BIS E 32 TER N.O.I.F. Con decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n.3 del 19.07.2002 il C.R.Lombardia ha respinto, in quanto pervenuta oltre il termine del 15 luglio, la richiesta di svincolo per decadenza di tesseramento ex artt. 32 ter N.O.I.F., presentata dal calciatore PIRRI Josè con raccomandata del 12.7.2002. Avverso tale decisione il calciatore ha presentato reclamo a questa Commissione, ma non ha rimesso la prescritta tassa, nonostante l’esplicito invito in tal senso formulato dalla Segreteria con note del 9 agosto e 8 ottobre 2002. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore PIRRI Josè avverso la decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 19.07.2002 del Com. Reg. Lombardia e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it