FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclami del calciatore Michelangelo BERTON avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. dall’U.S. SANTHIA’ CALCIO emesso dal Comitato Regionale Piemonte e per l’annullamento del suo tesseramento in favore della F.C. VALSESSERA

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it Reclami del calciatore Michelangelo BERTON avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. dall’U.S. SANTHIA’ CALCIO emesso dal Comitato Regionale Piemonte e per l’annullamento del suo tesseramento in favore della F.C. VALSESSERA Con reclamo del 27.7.2001, ritualmente corredato dalla tassa reclamo e dalle ricevute delle raccomandate inviate alle controparti, il calciatore Michelangelo Berton ha avversato avanti a questa Commissione il provvedimento del Comitato Regionale Piemonte il quale, sulla base delle risultanze documentali in suo possesso, ha respinto la richiesta del calciatore di svincolo ex art 109 N.O.I.F. risultando egli tesserato per la Società F.C. VALSESSERA anziché per la Società U.S. SANTHIÀ CALCIO nei confronti della quale Io stesso giocatore aveva rivolto istanza di svincolo. Deduce il reclamante che il provvedimento del Comitato Regionale sarebbe illegittimo in quanto la lista di trasferimento del calciatore, risultante in atti dal “SANTHIÀ CALCIO” al “VALSESSERA” sarebbe nulla ed inefficace per apocrifia della propria firma. Il reclamante integra il proprio reclamo dando dimostrazione della propria autentica sottoscrizione, allegando al ricorso sia copia del proprio documento di riconoscimento in cui la sottoscrizione viene autenticata dal pubblico ufficiale, sia con autonoma certificazione di autenticità della firma emessa da altro pubblico ufficiale. La Società U.S. SANTHIÀ CALCIO ha fatto pervenire a questa Commissione controdeduzioni nelle quali ha sostenuto che, giusti patti verbali intercorsi fra le parti (a cui sarebbe stato partecipe anche il calciatore) la cessione a titolo definitivo del Berton al “VALSESSERA” sarebbe stata simulata in quanto doveva realmente ritenersi (stanti le limitazioni regolamentari che precludevano una formalizzazione conforme alla volontà delle parti) a titolo provvisorio. Talché, conclude la deducente, alla fine della stagione il “SANTHIÀ” ebbe a predisporre la cessione del giocatore alla “VALSESSERA” restando onere di quest’ultima, come d’intesa, di raccogliere la firma del calciatore. Con ordinanza del 13.9.2001, riportata nel Comunicato Ufficiale n. 5/D, la Commissione Tesseramenti ha disposto accertamenti - delegando il proprio Componente. Avv. Luigi Bassano, - che sono stati regolarmente esperiti nelle date 10-13.10.2001. Tali accertamenti, eseguiti con audizione dei responsabili e titolari dei fatti in oggetto, hanno confermato la versione dei fatti, così come riferiti dal Berton e dalla “SANTHIÀ”. Hanno altresì documentato, per espressa confessione del Presidente del “VALSESSERA”, che qualcuno presso la mia Società (presumo il direttore sportivo - abilitato alla firma) integrò la lista di trasferimento n. 102459 apponendovi la firma del calciatore.” Alla luce di tutto quanto sopra la Commissione ritiene il reclamo del calciatore meritevole di accoglimento. Invero per espressa confessione del Presidente del “VALSESSERA” - oltre che da una palese difformità per tratto, andamento e spontaneità della sottoscrizione del calciatore sulla lista di trasferimento rispetto alle sue sottoscrizioni certificate autentiche da pubblici ufficiali - la sottoscrizione di Michelangelo Berton sulla lista di trasferimento oggetto del ricorso non può che essere ritenuta apocrifa con conseguente nullità della medesima. Da ciò consegue che la lista di trasferimento n. 102459 deve essere dichiarata nulla ad ogni effetto e che il calciatore deve ritenersi tesserato per la “VALSESSERA”. Del pari deve ritenersi accoglibile la richiesta di svincolo del calciatore - correttamente rivolta nei confronti della “SANTHIÀ CALCIO” - stante la mancata opposizione di quest’ultima Società alla istanza proposta dal calciatore e che, ai sensi delI’art. 109, n. 5 N.O.I.F., corrisponde alla adesione alla richiesta di svincolo. Peraltro gli atti depositati e l’istruttoria eseguita da questa Commissione hanno evidenziato un comportamento altamente censurabile delle due Società “SANTHIÀ” e “VALSESSERA”, queste non solo hanno confessato di aver tentato di aggirare la normativa federale con patti simulati, ma addirittura sono venute meno alla corretta formalizzazione della lista di trasferimento di un calciatore in cui risulta essere stata apposta firma apocrifa di quest’ultimo. Ciò comporta una chiara violazione dell’art. 1, n. 1, C.G.S. per essere esse venute meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità così come sanciti dalle norme di comportamento federale. Tale violazione, ai sensi dell’art. 2, n. 1, C.G.S. è altresì riferibile anche ai dirigenti che di tali Società hanno la legale rappresentanza. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, accertata la falsità della firma del calciatore Michelangelo Berton sulla lista di trasferimento n. 102459, dichiara la nullità di tale lista; dispone lo svincolo del calciatore Michelangelo Berton dal F.C. VALSESSERA ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, n. 5, N.O.I.F.; deferisce il F.C. VALSESSERA e la U.S. SANTHIÀ CALCIO, nonché i rispettivi Presidenti e/o legali rappresentanti, alla competente Commissione Disciplinare per violazione dei doveri di cui all’art. 1, n. 1, C.G.S.; dispone restituirsi la tassa reclamo e manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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