FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL SIG. GIRLETTI IVANO AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO MINORE GIRLETTI EMANUELE PER LA SOC. A.S. MONTECARLO 2000

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL SIG. GIRLETTI IVANO AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL PROPRIO FIGLIO MINORE GIRLETTI EMANUELE PER LA SOC. A.S. MONTECARLO 2000 Con atto del 14/1/2001 IL Sig. Giretti Ivano ha adito la Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento del tesseramento del proprio figlio minore Giretti Emanuele in favore della Società A.S. Montecarlo 2000 deducendo di non avere mai apposto la propria firma in calce al relativo cartellino. La Società interessata non ha controdedotto. Il reclamo è fondato e va accolto. Osserva preliminarmente la Commissione che il reclamo è comunque ammissibile sebbene non sia sottoscritto anche dal calciatore interessato, in quanto il genitore che lamenta la mancanza della propria sottoscrizione agisce per un interesse proprio, oltre che del medesimo calciatore, per cui la mancata adesione del calciatore stesso, non può impedire all’interessato di azionare il proprio diritto. Nel merito il reclamo è fondato. Dal semplice raffronto fra la firma del reclamante apposta in calce al cartellino di tesseramento in questione e quella autenticata ufficialmente e trasmessa allegata al reclamo, emerge la difformità del tratto grafico e della stessa forma di tutte le lettere che compongono le due sottoscrizioni e la conseguente apocrifa della prima. Conseguentemente va dichiarata la nullità del tesseramento in questione. Va anche disposto il deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana della A.S. Montecarlo 2000, del suo Presidente, e del calciatore Girletti Emanuele per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contribuito alla formazione di un atto invalido perché recante la firma apocrifa del padre del calciatore. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del tesseramento del calciatore Girletti Emanuele in favore della Società A.S. Montecarlo 2000; Dispone il deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana del calciatore Girletti Ivano, della Società Montecarlo e del Presidente della stessa società, tutti per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere contribuito alla formazione di un atto invalido perché recante la sottoscrizione apocrifa del padre del calciatore.
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