FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. AVEVA RATIFICATO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE GENNARELLI PASQUALE DALLA U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ALLA U.S. COLLIGIANA S.R.L. A TITOLO DEFINITIVO
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO DELLA U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. AVEVA RATIFICATO IL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE GENNARELLI PASQUALE DALLA U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ALLA U.S. COLLIGIANA S.R.L. A TITOLO DEFINITIVO
Con reclamo del 13.12.2002 la Società Poggibonsi Valdelsa s.r.l., in persona del presidente, legale rappresentante pro-tempore, aveva presentato reclamo avverso il provvedimento con il quale il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. aveva ratificato il trasferimento del calciatore Gennarelli Pasquale della Poggibonsi Valdelsa alla U.S. Colligiana a titolo definitivo.
L’esponente aveva lamentato che la volontà della società era quella di trasferire il Gennarelli alla Colligiana a titolo temporaneo e che la successiva variazione del titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo era stata sottoscritta, verosimilmente in buona fede, dal collaboratore organizzativo, Sirio Cappelli, persona non munita di poteri di firma, spettanti esclusivamente al presidente Luano Niccolai e al vice presidente, Paolo Nencioni.
La Società esponente aveva concluso chiedendo l’annullamento della ratifica del trasferimento a titolo definitivo del Gennarelli e il ripristino di quello originario, temporaneo, l’unico regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale.
In data 13.1.2003 la società reclamantre aveva comunicato di rinunciare al ricorso a suo tempo presentato in ordine al trasferimento del Gennarelli.
Osserva la Commissione che avendo la società reclamante rinunciato al ricorso, lo stesso è inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 44 co.1 e 29 co.13 del C.G.S., alla declaratoria di inammissibilità del reclamo consegue l’incameramento della relativa tassa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Poggibonsi Valdelsa s.r.l. in data 13.12.2002 e dispone incamerarsi la relativa tassa.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di sua competenza.
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