FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ANDREA CASIRAGHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AVEVA RESPINTO LA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F..

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ANDREA CASIRAGHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA AVEVA RESPINTO LA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F.. Con domanda in data 5 luglio 2002 Andrea Casiraghi ha chiesto al Comitato Regionale Lombardo lo svincolo dalla società con la quale era tesserato A.C. Triante 2000 ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F.. Con provvedimento adottato in data 25.7.2002 il Comitato Regionale Lombardo respingeva la richiesta di svincolo proposta dal calciatore in quanto l’istanza era stata presentata oltre i termini previsti dalla norma. Avverso tale decisione propone reclamo il calciatore sostenendo che l’istanza era stata tempestivamente proposta, e solo per un inconveniente, addebitabile agli uffici postali, era pervenuta al Comitato Regionale oltre i termini previsti. Il reclamo proposto dal calciatore va dichiarato inammissibile e va confermato il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardo. Il calciatore infatti nel proporre il ricorso alla Commissione Tesseramenti ha omesso di inviare gli atti alla società di appartenenza Associazione Calcio Triante. In proposito l’art. 29 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: “Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte ”. L’art. 29 comma 9 prevede invece che: “ La inosservanza delle formalità sopra indicate costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame “. Nel caso di specie dagli atti allegati dal provvedimento risulta che il calciatore ha fatto ricorso alla Commissione Tesseramenti senza inviare copia degli atti alla società di appartenenza. Tale omissione comporta la dichiarazione di inammissibilità del reclamo. Va dunque dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal calciatore e va confermato il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardo. Va disposto l’incameramento della tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti decidendo sul reclamo proposto da Andrea Casiraghi avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardo emesso in data 25.7.2002 così provvede: 1. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Andrea Casiraghi e conferma il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lombardo. 2. Dispone l’incameramento della tassa reclamo e manda alla Segreteria per quanto di competenza.
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