FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DALLA SIG.RA GRAZZINI GRAZIELLA QUALE GENITORE DEL CALCIATORE GIUSTI DAVIDE AVVERSO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN FAVORE DELL’A.S. MONTALE

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PROPOSTO DALLA SIG.RA GRAZZINI GRAZIELLA QUALE GENITORE DEL CALCIATORE GIUSTI DAVIDE AVVERSO IL TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN FAVORE DELL’A.S. MONTALE Avverso il tesseramento del minore Giusti Davide a favore della A.S. Montale ricorre la Sig.ra Grazzini Graziella, la quale nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore dichiara di non aver mai sottoscritto la lista di trasferimento del figlio dall’A.C. Pistoiese alla A.S. Montale, per la stagione sportiva 2000/2001. Aggiunge, inoltre, la ricorrente che la firma apposta in calce alla lista stessa è stata posta dal marito e contro la sua stessa volontà, di fatto disconoscendola. Il reclamo così proposto risulta inviato anche alla società A.S. Montale oltre che alla adita Commissione Tesseramenti. La Commissione Tesseramenti così officiata ha provveduto a richiedere al reclamante il versamento della relativa tassa, oltre a compulsare il C.R. Toscana LND per quanto concerne la remissione della documentazione in originale. Si è provveduto a seguito del versamento della tassa di reclamo ed all’acquisizione della documentazione a valutare nel merito il ricorso, ed effettivamente a giudizio della Commissione la firma che risulta apposta sulla lista di trasferimento contrassegnata dal n. 152063 per la stagione sportiva 2000/2001 non appare essere stata vergata dalla reclamante, in quanto per andamento e caratteri la stessa appare completamente difforme da quella apposta in calce al reclamo dalla Sig.ra Grazzini Graziella, unico elemento di equiparazione e confronto. Ciò posto è convinzione della Commissione Tesseramenti che non è necessario ricorrere ad una perizia calligrafica nel presente caso di disconoscimento, poiché la falsità della firma apposta in atti è rilevabile immediatamente, senza alcuna incertezza sulla base dell’analisi del tratto e della conformazione delle lettere effettuata da scrittura comparativa fornita dal ricorrente – V.CAF 12.9.2000, Appellante A.S. Procalcio Italia. Appare chiaro, pertanto, la difformità della posizione del calciatore Giusti Davide con quanto richiesto dalle NOIF e art. 100 comma 4 in merito alla sottoscrizione di valido tesseramento e ribadito anche dall’art. 320 c.c., ove si richiede espressamente la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore, così come appare certa la posizione del calciatore e del Presidente p.t. della A.S. Montale, i quali per raggiungere lo scopo si sono resi protagonisti della violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove espressamente si fa riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riconducibile all’attività sportiva. Pertanto la Commissione Tesseramenti nel valutare il reclamo così proposto dalla Sig.ra Grazzini Graziella nell’interesse del figlio minore Giusti Davide lo accoglie, dichiarando nullo il tesseramento del minore a favore della A.S. Montale e ripristinando il vincolo a favore della A.C. Pistoiese. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti riunitasi presso i locali della Sede in data 12.7.2001 ed in merito al reclamo presentato dalla Sig.ra Grazzini Graziella volto ad ottenere l’annullamento del trasferimento definitivo del calciatore Giusti Davide a favore della A.S. Montale dichiara accolto il reclamo, annullando il trasferimento del calciatore. Deferisce, inoltre, per violazione dell’art. 1 del C.G.C. il calciatore Giusti Davide ed il Presidente p.t. della A.S. Montale. Si manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione di rito per il relativo aggiornamento. Si provvede a restituire la tassa di reclamo.
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