FIGC- Commissione tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA A.S. REAL CASSINO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE ANTONIO MORRA, AL FINE DI OTTENERE LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SARNELLI ANTONIO ED IL CONTESTUALE ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLO STESSO CALCIATORE IN FAVORE DELLA G.S. SAN DOMENICO.

FIGC- Commissione tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO PRESENTATO DALLA A.S. REAL CASSINO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE ANTONIO MORRA, AL FINE DI OTTENERE LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE SARNELLI ANTONIO ED IL CONTESTUALE ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLO STESSO CALCIATORE IN FAVORE DELLA G.S. SAN DOMENICO. Con reclamo inoltrato il 27.2.2003 la Società A.S. REAL CASSINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Antonio MORRA, adiva la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere la convalida del tesseramento in proprio favore del calciatore minorenne SARNELLI Antonio, nato l’1.8.1985 ed il contestuale annullamento del tesseramento dello stesso calciatore in favore della G.S. SAN DOMENICO, sostenendo che le firme di sottoscrizione dei genitori del calciatore SARNELLI Gennaro e CAMMARATA Maria sul modulo di tesseramento in favore della G.S. SAN DOMENICO del 21 febbraio 2002 erano apocrafe. Il reclamo è inammissibile. Rileva, infatti, in via pregiudiziale, la Commissione Tesseramenti che il pPresidente pro tempore della A.S. Real Cassino, in qualità di ricorrente, non ha provveduto ad instaurare regolarmente il contradditorio così come prescritto dall’art. 29, punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva, notificando il reclamo contestualmente alla controparte che nella fattispecie risultavano essere non solo la società G.S. SAN DOMENICO ma anche i Sigg. SARNELLI Gennaro e CAMMARATA Maria, genitori del calciatore minotrenne SARELLI Antonio. Ne consegue, ai sensi del successivo punto 9 del medesimoart. 29 del C.G.S., che l’inosservanza della suddetta formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame del merito P.Q.M. La Commissione Tesseramenti, visto l’art. 29, punti 5 e 9 del C.G.S. dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe. Ordina l’incameramento della tassa reclamo e manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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