FIGC – Commissione Tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DELLA SOC. CENTRO DEL MOBILE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FURLAN CELESTINO.
FIGC - Commissione Tesseramenti – 2003-2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RECLAMO DELLA SOC. CENTRO DEL MOBILE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FURLAN CELESTINO.
Con atto del 18/8/2003 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alla Commissione Tesseramenti il reclamo proposto il 13/8/2003 dalla Soc. Centro del Mobile Calcio avverso il provvedimento di svincolo per decadenza ex art. 32 bis delle N.O.I.F. del calciatore Furlan Celestino adottato dal medesimo Comitato mediante inclusione nella lista di svincolo pubblicata il 31/7/2003.
La Società reclamante adduce di non avere ricevuto la prevista copia dell’istanza di svincolo del calciatore.
Preliminarmente la Commissione osserva che, benché indirizzato al Comitato Regionale anziché alla Commissione Tesseramenti, e quindi ad organo incompetente, il reclamo deve ritenersi ammissibile perché comunque tempestivamente proposto ad un organo federale che ha poi provveduto alla semplice trasmissione a quello competente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Osserva la Commissione che la disciplina dello svincolo per decadenza di cui all’art. 32 bis delle N.O.I.F. non prevede la trasmissione della relativa istanza del calciatore alla società di appartenenza, come per altri casi di richiesta di svincolo. Pertanto la omessa comunicazione alla società di tale istanza di svincolo, peraltro collegata ad un dato oggettivo quale l’età anagrafica del calciatore facilmente riscontrabile dalla stessa società, non costituisce motivo di reiezione dell’istanza.
Quindi il provvedimento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che ha incluso il calciatore Furlan nelle liste di svincolo è immune da censure.
Il reclamo va dunque respinto con il conseguente incameramento della relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti respinge il ricorso;
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.