FIGC – Commissione Tesseramenti – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RICORSO DEL CALCIATORE TONIETTI JACOPO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 DELLE N.O.I.F..
FIGC – Commissione Tesseramenti – 2003/2004 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
RICORSO DEL CALCIATORE TONIETTI JACOPO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 DELLE N.O.I.F..
Con ricorso a questa Commissione del 14.1.2004, il calciatore Tonietti Jacopo, nato a Livorno il 3.7.1981, ha richiesto lo svincolo dalla U.S. Bogliasco per cambio di residenza, ex art. 111 delle N.O.I.F.. Il ricorrente ha allegato al ricorso certificato attestante il trasferimento di residenza nel comune di Livorno il
9.8.1997 proveniente dal Comune di Bogliasco in provincia di Genova, nonché certificato di iscrizione, per l'anno accademico 2003/2004, al corso di studi in Scienze Gìuridiche, terzo anno del corso di laurea in Comunicazione Pubblica, Sociale e di Impresa dell'Università di Pisa. Con raccomandata del 26.1.2004, questa Commissione invitava il ricorrente a regolarizzare il ricorso con il versamento della prescritta tassa di reclamo,
La Commissione
preso atto che è stata prodotta idonea certificazione del cambio di residenza da più di un anno in comune di altra regione, e comunque non limitrofo, come prescritto dal comma 1° dell'ari. 111 delle N.O.I.F.;
considerato che il ricorrente ha adempiuto alla richiesta regolarizzazione, provvedendo al pagamento della tassa di reclamo;
rilevato che all'accoglimento del reclamo consegue la restituzione della relativa tassa al Tonietti;
P.Q.M. La Commissione
Accoglie il ricorso del calciatore Tonietti Jacopo e ne dispone lo svincolo dalla U.S.
Bogliasco per cambio di residenza ex art. 111 delle N.O.I.F.;
Dispone la restituzione al ricorrente della tassa reclamo.